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Diritti e doveri dei lavoratori |

Forma dei contratti di lavoro
Il contratto di lavoro può fondamentalmente essere stipulato per iscritto o in forma orale. Qualora venga stipulato in forma orale, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al lavoratore il luogo e l’orario di lavoro, l’inizio e la durata del rapporto di lavoro, l’inquadramento, la retribuzione e il contratto collettivo applicato. Contratti di lavoro a tempo determinato devono essere comunicati sempre per iscritto, perché altrimenti sono da intendersi a tempo indeterminato. Lo stesso vale per tutte le forme particolari di rapporto di lavoro che non sono a tempo indeterminato o che prevedono orari di lavoro ridotti.
Info
Anche i contratti di lavoro che vengono annullati o dichiarati nulli valgono per l’intera durata della prestazione di lavoro.
ESEMPIO
Marco ha lavorato per sei mesi come piastrellista presso l’impresa Rossi. Quando si accorge di non essere stato denunciato comunica al datore di lavoro di non essere disposto a lavorare ancora in nero. Viene licenziato in tronco e il suo datore di lavoro si rifiuta di pagargli l’ultimo mese di stipendio. Marco si rivolge quindi a un sindacato e denuncia il datore di lavoro. L’impresa Rossi viene condannata e deve liquidare a Marco, oltre al salario mancante, tutti gli elementi retributivi non liquidati (quota di tredicesima, ferie non godute, ore di lavoro straordinario …) e versare i contributi sociali per l’intera durata del rapporto di lavoro. Marco potrebbe addirittura contestare il licenziamento, perché molto probabilmente non è giustificato.
Il lavoro tra regolamentazione e deregolamentazione
“I lavoratori parasubordinati in Alto Adige guadagnano
mediamente 17.169 € all’anno. Il 90% lavora in mono-committenza. Metà dei lavoratori
a progetto non ha altra copertura previdenziale.“
© IPL 2012
La globalizzazione e l’utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie di comunicazione hanno eliminato alcune vecchie professioni creandone di nuove. Il rapporto di lavoro tradizionale per il quale è prevista l’assicurazione sociale come la conosciamo noi viene sostituito sempre di più da forme occupazionali più flessibili. Tutti questi cambiamenti pongono lo Stato ed il nostro sistema di assicurazione sociale di fronte a nuove sfide più complesse e richiedono agli occupati di affrontare nuove strade.
Oltre al rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno che garantisce tutti i diritti previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro del lavoratore, esistono molte altre forme contrattuali.
Sintesi delle tipologie di contratti di lavoro in Italia
Tipo di contratto Caratteristiche
Contratto di
lavoro a
tempo
indeterminato
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è definito dalla legge italiana comecontratto di lavoro regolare. Il rapporto di lavoro non ha una durata limitata e viene risolto unilateralmente per dimissione del lavoratore o in casi molto gravi attraverso il licenziamento da parte del datore di lavoro.
Lavoro
intermittente
Il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, per un periodo di tem
po determinato o indeterminato. Il momento dell’utilizzo della prestazione deve essere comunicato per tempo.
Ulteriori informazioni:
www.wikilabour.it/Lavoro%20intermittente.ashx
Lavoro ripartito
(job sharing)
Contratto di lavoro stipulato tra il datore di lavoro e due lavoratori che si divido
no lo stesso posto di lavoro, con l’obbligo in solido di effettuare l’intera presta zione lavorativa.
Ulteriori informazioni: www.wikilabour.it/Lavoro%20ripartito.ashx
Il contratto
di lavoro
a tempo
determinato acausale
Il contratto deve essere stipulato per iscritto e viene risolto al termine del periodo stabilito senza alcun preavviso. La durata massima è di 36 mesi. Un contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato al massimo per 5 volte nell’arco di 36 mesi (Fino a luglio 2014 (Jobs Act I) il contratto di lavoro a tempo determinato doveva essere motivato e poteva essere prorogato una sola volta).
Tra i contratti a tempo determinato vanno previste delle interruzioni.
Dlgs Nr. 368 del 06/09/2001 e cambiamenti successivi
Ulteriori informazioni:
www.wikilabour.it/Contratto%20a%20termine.ashx
Lavoro occasionale accessorio
– Buoni Lavoro (“voucher”)
I voucher possono essere utilizzati per remunerare lavori occasionali.
Apprendistato per
l‘ottenimento di una qualifica
o di un diploma professionale
(il già noto contratto di
apprendistato)
È rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni. La stipula del contratto di apprendistato e
la frequenza della scuola professionale soddisfano l’obbligo di formazione. La durata del contratto di apprendistato non può superare i tre anni per la qualifi
ca ovv. il diploma professionale. I mestieri con possibilità di apprendistato sono
stabiliti dalle Regioni (nel nostro caso dalla Provincia Autonoma di Bolzano). A
livello di contratto collettivo si stabiliscono i contenuti da trasmettere e gli enti
competenti.
(Dlgs n. 167 del 14/10/2011 e cambiamenti successivi)
Apprendistato
professionalizzante
Destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che hanno adempiuto l’obbligo di formazione. La durata massima per professioni artigiane è di 5 anni, per tutti gli altri mestieri invece di 3 anni. Le figure professionali, i contenuti e gli enti
formativi competenti vengono stabiliti dai contratti collettivi. Anche i lavoratori
stagionali possono stipulare questo contratto di apprendistato, se previsto dai
contratti collettivi.
(Dlgs n. 167 del 14/10/2011 e cambiamenti successivi)
Apprendistato
di alta formazione
e ricerca
Datori di lavoro privati e pubblici possono stipulare questo tipo di contratto di
apprendistato con giovani dai 18 ai 29 anni per le seguenti attività:
■ attività di ricerca,
■ acquisizione di un diploma di scuola secondaria superiore,
■ acquisizione di titoli di università,
■ specializzazione tecnica superiore,
■ tirocinio per l’iscrizione in un ordine professionale,
■ esperienza professionale.
(Dlgs n. 167 del 14/10/2011 e cambiamenti successivi)
Tirocinio Il tirocinio formativo e di orientamento offre a studenti della scuola superiore di secondo grado (a partire dai 15 anni) e agli studenti universitari la possibilità di maturare esperienze nel mondo del lavoro. Non si tratta di un rapporto di lavoro. La durata minima è di 2 settimane, quella massima di 3 mesi per studenti delle superiori e di 6 mesi per studenti universitari. In futuro i tirocini dovranno essere remunerati. Attualmente è previsto il pagamento facoltativo di una mancia.
Ulteriori informazioni:
www.wikilabour.it/Tirocinio%20formativo.ashx
Contratto
di collaborazione
a progetto
De iure si tratta di un’attività autonoma. Il contratto deve essere stipulato per
iscritto e contenere i seguenti elementi:
■ progetto o programma di lavoro,
■ prestazione di lavoro, comprese le scadenze e modalità di pagamento,
■ regolamentazione per il rimborso spese, coordinamento
della prestazione con il committente e
■ misure per la tutela della salute e della
sicurezza del collaboratore a progetto.
Ulteriori informazioni:
www.wikilabour.it/Contratto%20a%20progetto.ashx
Contratto
a tempo
parziale
Esistono varie forme di part-time:
■ part-time orizzontale: verranno ridotte le ore lavorative d’ogni giorno,
■ part-time verticale: ad esempio 2,5 giorni a settimana,
10 giorni al mese, 100 giorni all’anno,
■ part-time misto: combinazione di contratti
a part-time verticale e orizzontale.
Ulteriori informazioni:
www.wikilabour.it/Lavoro%20a%20tempo%20parziale.ashx
Telelavoro Con il telelavoro il lavoratore svolge principalmente lavori di ufficio non presso
il locale del datore di lavoro. Il lavoro viene poi trasmesso telematicamente al datore di lavoro.
Ulteriori informazioni:
www.wikilabour.it/Telelavoro.ashx
© IPL 2015
Esistono anche altre forme particolari di collaborazione con le aziende, ad esempio la collaborazione coordinata e continuativa, detta anche co.co.co, oppure collaborazioni per le quali le persone emettono fattura per la loro prestazione. In questi casi non si tratta di rapporti di lavoro veri e propri. A volte vengono anche utilizzati per nascondere rapporti di lavoro dipendente (apparente lavoro autonomo). Per questo motivo il legislatore ha previsto per tali forme collaborative apposite norme.
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