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Diritti e doveri dei lavoratori |

Tutela della maternità e della paternità
Nel 1971 è stata rivista la regolamentazione per la tutela delle madri lavoratrici, migliorandola ai sensi dei principi previsti dalla Costituzione. In tale occasione fu ad esempio introdotto il divieto di licenziamento delle (future) madri dalla data di emissione del certificato di gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Quasi 30 anni dopo, la legge n. 53/2000 portò altre importanti innovazioni, rivalutando soprattutto la funzione educativa dei padri e il diritto all’astensione dal lavoro per lavoratori e lavoratrici per gravi motivi o per formazione. Queste norme e tutte le leggi precedenti sulla tutela della maternità e genitorialità sono state poi raccolte nel decreto legislativo n. 151/2001. L’astensione obbligatoria delle (future) madri dal lavoro vale di norma per i due mesi prima della data del parto prevista (tre mesi in caso di lavori particolarmente pesanti, ad esempio nel settore alberghiero) e i tre mesi dopo la nascita del bambino. L’astensione obbligatoria può essere però gestita in modo flessibile. Durante l’astensione obbligatoria le madri percepiscono dall’INPS l’indennità di gravidanza o maternità, pari all’80% del salario. Alcuni contratti collettivi prevedono un’integrazione del 100% da parte dell’azienda.
Fino al compimento del primo anno di vita del bambino la madre (in casi straordinari il padre) può usufruire di due ore retribuite di riposo. La suddivisione di tali ore viene concordata con l’azienda.Il congedo parentale comprende complessivamente dieci mesi e può essere goduto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino da ogni genitore, rispettivamente per un massimo di sei mesi. Se il padre usufruisce di almeno tre mesi, l’intero periodo di congedo viene aumentato a 11 mesi e il periodo spettante al padre a 7 mesi. Nel servizio pubblico sono previste norme più favorevoli per le famiglie.
La madre ha diritto a riottenere dopo l’astensione obbligatoria lo stesso posto di lavoro con le stesse mansioni e gode di ulteriori diritti spettanti lo svolgimento del lavoro durante lo stato di gravidanza fino ai sette mesi dopo il parto.
Genitori che adottano o prendono in affidamento un bambino italiano prima del compimento del sesto anno di vita o un bambino dall’estero prima del 12esimo anno di vita, hanno diritti simili a quelli previsti in caso di nascita di un proprio bambino. Dopo l’ingresso del bambino in famiglia la madre ha diritto all’astensione obbligatoria di tre mesi. I genitori possono inoltre richiedere il congedo parentale facoltativo per sei mesi.
PAROLA CHIAVE
„congedi parentali“ in Wikilabour:
www.wikilabour.it/Lavora%20madre.ashx#I_congedi_parentali_5
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