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Diritti e doveri dei lavoratori |

Il diritto alle ferie
Costituzione italiana: art. 36.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
La Costituzione garantisce a ogni lavoratore il diritto alle ferie annue, regolamentato dalla legge e dai contratti collettivi. Ogni lavoratore ha diritto per legge a quattro settimane di ferie all’anno che devono essere godute e non pagate, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. I singoli contratti collettivi possono prevedere anche quantità maggiori di ferie. Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore a sua richiesta ogni anno almeno due settimane consecutive di ferie. Le rimanenti due settimane possono essere richieste dal lavoratore anche separatamente. In ogni caso devono essere concesse entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
Eventuali altri periodi di ferie spettanti possono anche essere pagati e non goduti. Le ferie vengono stabilite dal datore di lavoro che deve tenere presente le esigenze dell’impresa e del lavoratore.
ESEMPIO
Marika G. lavora dal 1° febbraio presso l’amministrazione provinciale. Come dipendente provinciale ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno. Deve consumare una parte delle ferie maturate ancora entro l’anno e pertanto chiede di poter usufruire di 25 giorni di ferie a partire dal 1° novembre. Il suo superiore le comunica che fino a fine ottobre ha maturato 22,5 giorni di ferie e le concede solamente 20 giorni di ferie (quattro settimane). Marika G. richiederà di poter usufruire le rimanenti ferie nell’anno successivo oppure se le farà liquidare.
PAROLA CHIAVE
„ferie“ in Wikilabour: www.wikilabour.it/Ferie.ashx
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