“I lavoratori parasubordinati in Alto Adige guadagnano mediamente 17.169 € all’anno. Il 90% lavora in mono-committenza. Metà dei lavoratori a progetto non ha altra copertura previdenziale.“ © IPL 2012 |
Tipo di contratto | Caratteristiche |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è definito dalla legge italiana comecontratto di lavoro regolare. Il rapporto di lavoro non ha una durata limitata e viene risolto unilateralmente per dimissione del lavoratore o in casi molto gravi attraverso il licenziamento da parte del datore di lavoro. |
Lavoro intermittente |
Il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, per un periodo di tem po determinato o indeterminato. Il momento dell’utilizzo della prestazione deve essere comunicato per tempo. Ulteriori informazioni: www.wikilabour.it/Lavoro%20intermittente.ashx |
Lavoro ripartito (job sharing) |
Contratto di lavoro stipulato tra il datore di lavoro e due lavoratori che si divido no lo stesso posto di lavoro, con l’obbligo in solido di effettuare l’intera presta zione lavorativa. Ulteriori informazioni: www.wikilabour.it/Lavoro%20ripartito.ashx |
Il contratto di lavoro a tempo determinato acausale |
Il contratto deve essere stipulato per iscritto e viene risolto al termine del periodo stabilito senza alcun preavviso. La durata massima è di 36 mesi. Un contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato al massimo per 5 volte nell’arco di 36 mesi (Fino a luglio 2014 (Jobs Act I) il contratto di lavoro a tempo determinato doveva essere motivato e poteva essere prorogato una sola volta). Tra i contratti a tempo determinato vanno previste delle interruzioni. Dlgs Nr. 368 del 06/09/2001 e cambiamenti successivi Ulteriori informazioni: www.wikilabour.it/Contratto%20a%20termine.ashx |
Lavoro occasionale accessorio – Buoni Lavoro (“voucher”) |
I voucher possono essere utilizzati per remunerare lavori occasionali. |
Apprendistato per l‘ottenimento di una qualifica o di un diploma professionale (il già noto contratto di apprendistato) |
È rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni. La stipula del contratto di apprendistato e la frequenza della scuola professionale soddisfano l’obbligo di formazione. La durata del contratto di apprendistato non può superare i tre anni per la qualifi ca ovv. il diploma professionale. I mestieri con possibilità di apprendistato sono stabiliti dalle Regioni (nel nostro caso dalla Provincia Autonoma di Bolzano). A livello di contratto collettivo si stabiliscono i contenuti da trasmettere e gli enti competenti. (Dlgs n. 167 del 14/10/2011 e cambiamenti successivi) |
Apprendistato professionalizzante |
Destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che hanno adempiuto l’obbligo di formazione. La durata massima per professioni artigiane è di 5 anni, per tutti gli altri mestieri invece di 3 anni. Le figure professionali, i contenuti e gli enti formativi competenti vengono stabiliti dai contratti collettivi. Anche i lavoratori stagionali possono stipulare questo contratto di apprendistato, se previsto dai contratti collettivi. (Dlgs n. 167 del 14/10/2011 e cambiamenti successivi) |
Apprendistato di alta formazione e ricerca |
Datori di lavoro privati e pubblici possono stipulare questo tipo di contratto di apprendistato con giovani dai 18 ai 29 anni per le seguenti attività: ■ attività di ricerca, ■ acquisizione di un diploma di scuola secondaria superiore, ■ acquisizione di titoli di università, ■ specializzazione tecnica superiore, ■ tirocinio per l’iscrizione in un ordine professionale, ■ esperienza professionale. (Dlgs n. 167 del 14/10/2011 e cambiamenti successivi) |
Tirocinio | Il tirocinio formativo e di orientamento offre a studenti della scuola superiore di secondo grado (a partire dai 15 anni) e agli studenti universitari la possibilità di maturare esperienze nel mondo del lavoro. Non si tratta di un rapporto di lavoro. La durata minima è di 2 settimane, quella massima di 3 mesi per studenti delle superiori e di 6 mesi per studenti universitari. In futuro i tirocini dovranno essere remunerati. Attualmente è previsto il pagamento facoltativo di una mancia. Ulteriori informazioni: www.wikilabour.it/Tirocinio%20formativo.ashx |
Contratto di collaborazione a progetto |
De iure si tratta di un’attività autonoma. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e contenere i seguenti elementi: ■ progetto o programma di lavoro, ■ prestazione di lavoro, comprese le scadenze e modalità di pagamento, ■ regolamentazione per il rimborso spese, coordinamento della prestazione con il committente e ■ misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto. Ulteriori informazioni: www.wikilabour.it/Contratto%20a%20progetto.ashx |
Contratto a tempo parziale |
Esistono varie forme di part-time: ■ part-time orizzontale: verranno ridotte le ore lavorative d’ogni giorno, ■ part-time verticale: ad esempio 2,5 giorni a settimana, 10 giorni al mese, 100 giorni all’anno, ■ part-time misto: combinazione di contratti a part-time verticale e orizzontale. Ulteriori informazioni: www.wikilabour.it/Lavoro%20a%20tempo%20parziale.ashx |
Telelavoro | Con il telelavoro il lavoratore svolge principalmente lavori di ufficio non presso il locale del datore di lavoro. Il lavoro viene poi trasmesso telematicamente al datore di lavoro. Ulteriori informazioni: www.wikilabour.it/Telelavoro.ashx |
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