Gli anni di apprendistato si ritengono completati nel caso in cui sia trascorso un periodo temporale minimo di 12 (rispettivamente 24, 36 o 48) mesi dalla data di assunzione e sia presente anche la votazione positiva del relativo anno scolastico.
Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all’apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l’anno precedente.
Nel caso in cui l’apprendista concluda l’anno scolastico con una votazione media annua minima del 7,50, gli spetta, per il seguente anno di apprendistato, una maggiorazione di 10 punti della percentuale di retribuzione.
L’orario di lavoro settimanale è di 40 ore suddivise in 5 giorni. Per gli apprendisti minorenni, l’orario giornaliero non può superare le 8 ore. Inoltre, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Giovani con meno di 15 anni possono lavorare al massimo 35 ore la settimana.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Ogni assenza per malattia va comunicata entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno di assenza; entro tre giorni dovrà seguire la comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni l’assenza sarà considerata ingiustificata!
L’apprendista ha il seguente diritto di conservazione del posto in riferimento agli ultimi 24 mesi:
9 mesi per anzianità fino a 5 anni
12 mesi per anzianità oltre i 5 anni.
In caso di durata della malattia superiore a 7 giorni, l’apprendista ha diritto dal 1° al 180° giorno al pagamento della retribuzione nella misura del 100 % (viene pagato direttamente dall’azienda). In caso di durata della malattia fino a 7 giorni il pagamento della retribuzione spetta solo dal 4° giorno, mentre i primi tre giorni non vengono retribuiti.
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non vanno certificati dal medico di base ma dall’ospedale, che fornisce anche l’assistenza medica; il medico di base può solo prolungare il periodo di inabilità lavorativa. L’azienda è tenuta ad integrare, fino alla guarigione clinica dell’apprendista, l’indennità corrisposta dall’INAIL fino al raggiungimento del 100 % della retribuzione.
Ferie e permessi
Le ferie annuali spettano nella misura di 20 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta) e 24 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. Il lavoratore che ha un’anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta) e 26 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.
Inoltre, al dipendente spettano
annualmente i seguenti permessi retribuiti:
4 giorni di riposo in sostituzione delle 4 festività religiose soppresse;
16 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro.
Queste ore di permesso possono essere godute in unità di 4 o 8 ore.
Mensilità supplementare
A dicembre i dipendenti ricevono la cosiddetta gratifica natalizia, che in rapporto ad un intero anno di calendario è pari ad una mensilità. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà calcolata in proporzione ai mesi di servizio prestati.Le imprese – previo consenso del lavoratore interessato – potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia.
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare
Tutti gli apprendisti maturano il T.F.R. durante il periodo di formazione che consiste in circa una mensilità per un anno lavorativo. Entro 6 mesi dalla data di assunzione ogni apprendista deve decidere sul proprio T.F.R. e può aderire ad un fondo pensione complementare. Se l’apprendista aderisce a Laborfonds e decide di destinare, in aggiunta al T.F.R. anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari al 1 % della retribuzione.
Risoluzione del rapporto di apprendistato
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni. Deve essere rispettato il preavviso sia da parte del datore di lavoro sia dall’apprendista! Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato.
La risoluzione del contratto di apprendistato deve avvenire per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Le aziende sono in linea di principio tenute a fornire a tutti gli apprendisti, la possibilità di terminare la propria formazione. Il licenziamento di un apprendista è ammesso solo per giustificato motivo o giusta causa. In caso di licenziamento ingiustificato l’apprendista ha facoltà di richiedere un indennizzo.
Situazioni particolari
Lavoro straordinario: I ragazzi di età tra 17 e 18 anni non devono lavorare più di 40 ore, gli apprendisti di età superiore a 18 anni non più di 44 ore (maggiorazione per lavoro straordinario a partire dalla 41esima ora settimanale: 25 %).
Firma: Anche per gli apprendisti minorenni ogni firma connessa al rapporto di lavoro ha valore di legge (prima della firma sarebbe opportuno informarsi bene riguardo al contratto e farsi dare sempre una copia).