IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendisti nel settore metalmeccanico dell‘industria
Il contratto di lavoro degli apprendisti
del settore metalmeccanico dell’industria è regolato:
dalle norme di legge per i giovani e gli apprendisti in generale,
dal contratto collettivo nazionale di lavoro e
dal contratto per gli apprendisti dell’Alto Adige.
Figure professionali, durata dell’apprendistato e retribuzione
Durata 3 anni
Figure professionali Retribuzioni
Armaiolo/a, tornitore/trice, galvanizzatore/trice, tecnico/a per elettrodomestici, vetraio/a 1° semestre 40 %
2° semestre 45 %
3° semestre 50 %
4° semestre 60 %
3° semestre 80 %
Durata 4 anni
Figure professionali Retribuzioni
Tecnico/a per ascensori, lattoniere edile ed artistico, elettromeccanico/a, elettrotecnico/a, elettronico/a, meccanico/a per cicli, meccanico/a di precisione, bruciatorista, orafo/a e argentiere, installatore/trice di impianti termo sanitari, frigorista, tecnico/a di impianti funiviari, disegnatore/trice tecnico per impianti, orologiaio/a, carrozziere, tecnico/a d’auto, fabbro/a artistico, tecnico/a della comunicazione, meccanico/a per macchine agricole, congegnatore/trice meccanico, meccatronico/a, magnano/a, fabbro, attrezzista. 1° semestre 40 %
2° semestre 45 %
3° semestre 50 %
4° semestre 60 %
3° anno 80 %
4° anno 85 %
La base per il calcolo della retribuzione dell’apprendista è il compenso lordo previsto per gli operai del 3° livello.

Dal 1° gennaio 2015 il compenso lordo previsto ammonta a 1.588,63 € al mese. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per 173; la retribuzione giornaliera ammonta a 1/26.
Periodo di prova
L’eventuale periodo di prova va indicato per iscritto nel contratto di apprendistato (30 giorni lavorativi).
Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Ogni assenza per malattia va documentata mediante certificato rilasciato dal medico curante.
Dal primo al 180° giorno l’apprendista percepisce il 100 % della retribuzione. Se la malattia non supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non vanno certificati dal medico di base ma dall’ospedale, che fornisce anche l’assistenza medica; il medico di base può soltanto prolungare il periodo di inabilità lavorativa. In caso di infortunio sul lavoro, l’apprendista percepisce il 100 % della retribuzione mensile fino al 180° giorno d’infortunio.
Ferie e permessi
Agli apprendisti di età inferiore ai 16 anni spettano 30 giorni di calendario come ferie. Apprendisti maggiori di 16 anni hanno diritto a 4 settimane di ferie all’anno.
Inoltre ciascun apprendista matura per ogni anno di servizio i seguenti permessi retribuiti:
32 ore per le festività religiose soppresse,
72 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro.
In totale, quindi, 104 ore di permesso di cui 56 ore possono essere fruite collettivamente e le rimanenti 48 ore possono essere godute individualmente.
Mensilità supplementari
Prima di Natale gli apprendisti percepiscono una retribuzione supplementare a titolo di gratifica natalizia nella misura di 173 ore per anno completo di servizio. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, la gratifica natalizia ammonterà a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati in azienda.
Risoluzione del rapporto d’apprendistato
Durante il periodo d’apprendistato un apprendista può cambiare azienda all’interno dello stesso settore solo per motivi di particolare valenza o in accordo con l’azienda. Le dimissioni devono avvenire per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento osservando il periodo di preavviso di 15 giorni. Le aziende sono tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione.
Trattamento fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare
Entro 6 mesi dalla data di assunzione ogni apprendista deve decidere sul proprio T.F.R. e può aderire ad un fondo pensione complementare. Se l’apprendista aderisce a Laborfonds e decide di destinare, in aggiunta al T.F.R. anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari al 1,2 % della retribuzione (si veda anche il capitolo sulla pensione complementare).
Indumenti di lavoro
Per lavori particolarmente imbrattanti il datore di lavoro mette a disposizione per i dipendenti indumenti protettivi.
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