IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendisti nel settore del legno industria
L’impiego degli apprendisti nel settore
del legno dell’industria è regolato:
dalle disposizioni di legge per gli apprendisti e i giovani più in generale,
dal contratto collettivo di stato del 1 aprile 2013,
dalla legge provinciale del 4 luglio 2012 n.12 “ordinamento dell’apprendistato” e
dal accordo provinciale tra industria e artigianato.
Figure professionali, durata dell’apprendistato e retribuzione
Durata 3 anni
Figure professionali Retribuzioni
Bottaio/a, tornitore/tornitrice in legno, tappeziere/e-arredatore/arredatrice tessile, fabbricante di strumenti musicali (strumenti a fiato in legno, fabbricante di ottoni, liutaio), segantino, intagliatore/intagliatrice a macchina 1. Semeste 40 %
2. Semester 45 %
3. Semester 50 %
4. Semester 60 %
3. Lehrjahr 80 %
Durata 4 anni
Figure professionali Retribuzioni
Falegname, scultore/scultrice d´ornamento, doratore/doratrice, policromatore/policromatrice, intagliatore/intagliatrice in legno 1° semestre 40 %
2° semestre 45 %
3° semestre 50 %
4° semestre 60 %
3° anno 80 %
4° anno 80 %
Le ore di insegnamento sono considerate come ore di lavoro e sono pagati come tali.
Base per il calcolo del salario d’apprendista è la retribuzione lorda della categoria AE2 (dal 1° aprile 2015 1.546,00 € lordi al mese). Per calcolare la retribuzione oraria, il salario mensile viene diviso per il 174.
Periodo di prova
L’eventuale periodo di prova va indicato per iscritto nel contratto di apprendistato (30 giorni lavorativi).
Orario di lavoro
40 ore settimanali, suddivise in 5 giorni.
Malattia e infortunio non sul lavoro
L’assenza viene giustificata con il certificato da parte del medico di cura. Dal primo al 180° giorno l´apprendista percepisce il 100 % della retribuzione. Se la malattia non supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
L’Infortunio sul lavoro viene curato e certificato dall’ospedale; il medico può aumentare la disabilità, se necessario. L’azienda ha l’obbligo di integrare la compensazione di incidente dell’Istituto INAIL al 100 % del salario.
Ferie e permessi
Il congedo annuale è di 4 settimane (160 ore). Per gli adolescenti fino a 16 anni sono in vigore le disposizioni di legge più favorevoli sulla protezione della gioventù, che prevedono 30 giorni di ferie.
Permessi retribuiti:
32 ore per la sostituzione delle feste religiose abolite
56 ore di riduzione annua
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare
Gli apprendisti che hanno completato con successo il periodo di prova possono iscriversi al fondo pensione complementare. Se l’apprendista sceglie il Laborfonds (fondo complementare regionale), il datore di lavoro paga per il dipendente una quota mensile che è determinata dal contratto collettivo ed è attualmente 1,2 %.
Mensilità supplementari
Con lo stipendio di dicembre, viene pagata una mensilità aggiuntiva in proporzione ai mesi lavorati.
Risoluzione del rapporto di apprendistato
Il periodo di preavviso è di 15 giorni di calendario. Le aziende sono, in linea di principio, tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione.
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