IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendisti dell‘industria alimentare
I rapporti di apprendistato nell’industria alimentare sono regolati:
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) di settore rinnovato a Febbraio 2016
dalle norme di legge sull’apprendistato e
per la tutela dei diritti del lavoro dei giovani.
Inoltre, a livello provinciale tra tutti i Sindacati Confederali, l’Associazione Imprenditori (Confindustria) e le Associazioni Artigiane è stato definito un nuovo accordo quadro sull’apprendistato base, che potrà ridefinire con accordo tra le parti contrattuali anche gli sviluppi salariali degli apprendisti in provincia di Bolzano nel settore dell’industria alimentare.
Durata dell’apprendistato
La durata massima dell’apprendistato è di tre anni.
Figure professionali e retribuzione
La retribuzione degli apprendisti viene calcolata sulla base della retribuzione lorda (85 % per la 1° metà, di 18 mesi, e 90 % per la 2° metà, dal 19° al 36° mese) dei seguenti livelli contrattuali:
livello 2: impiegati altamente qualificati sia tecnici che amministrativi con vasta autonomia decisionale,
livello 3A: assistente di laboratorio, analista chimico, tecnico/a limentare,
livello 3: operaio/a specializzato/a come birraio, tecnico/a di impianti di raffreddamento e del clima, casaro/a, mugnaio/a, macellaio/a, operatore/trice d’ufficio, tecnico/a amministrativo/a, tecnico/a contabile ecc.,
livello 4: operaio/a qualificato/a manutenzione impianti e strutture produttive e
livello 5: impiegato/a amministrativo/a e operaio/a qualificato/a di produzione, magazziniere gestionale

ATTENZIONE! I seguenti importi sono intesi come lordi/mese
Cat. Dal 01/01/2016
base di calcolo
Salari
apprendisti
Dal 01/10/2016
base di calcolo
Salari
apprendisti
2 2.114,33 € 1a Metà
1.797,18 €
2a Metà
1.902,89 €
2.132,40 € 1a Metà
1.812,54 €
2a Metà
1.919,15 €
3A 1.918,92 € 1a Metà
1.631,08 €
2a Metà
1.727,02 €
1.934,80 € 1a Metà
1.644,58 €
2a Metà
1.741,31 €
3 1.772,38 € 1a Metàe
1.506,52 €
2a Metà
1.595,13 €
1.786,61 € 1a Metà
1.518,62 €
2a Metà
1.607,94 €
4 1.674,68 € 1a Metà
1.423,47 €
2a Metà
1.507,20 €
1.687,82 € 1a Metà
1.434,64 €
2a Metà
1.519,03 €
5 1.576,98 € 1a Metà
1.340,43 €
2a Metà
1.419,27 €
1.589,02 € 1a Metà
1.350,67 €
2a Metà
1.430,11 €
Il salario orario lordo viene calcolato dividendo il salario lordo mensile per 173 (85 % o 90 %, a secondo del periodo di apprendistato svolto). Le ore d’insegnamento nelle scuole professionali sono da retribuire normalmente, sia nelle frequenze periodiche, p.e. un giorno per settimana, ma anche nei corsi di nove – dieci varie settimane (40 ore/settimana) e per anno.
Periodo di prova
Un eventuale periodo di prova deve essere fissato per iscritto nel contratto d’apprendistato e può al massimo durare un mese per i livelli 4 e 5, mentre per i livelli 2 e 3 può durare al massimo tre mesi.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro contrattuale e di legge è di 40 ore settimanali, le quali possono essere distribuite in 5 o 6 giorni. L’orario di lavoro deve essere esposto in azienda in modo visibile e devono essere indicati anche i giorni di riposo settimanali.
Malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia l’assenza deve essere immediatamente comunicata all’azienda via telefono, entro le prime quattro ore lavorative della stessa. Poi, entro i prossimi due giorni, deve essere inviato all’azienda un certificato medico emesso e firmato dal medico di famiglia. Per malattie con una convalescenza di più di 5 giorni nel certificato medico deve essere indicato, se esistente, un eventuale pericolo di contagio.
Il posto di lavoro-formazione in caso di malattia lunga nella stessa azienda rimane conservato fino a sei mesi, nell’arco di 17 mesi, con anzianità fino a cinque anni mentre per anzianità superiori la conservazione è garantita per 12 mesi nell’arco di 24 mesi. Se l’apprendista, dopo la scadenza dei citati periodi di conservazione, non dovesse presentarsi in azienda entro tre giorni, il contratto di apprendistato si considera risolto. L’indennità di malattia per i primi sei mesi viene erogata per intero, mentre per il periodo successivo si riduce alla metà.
Infortunio sul lavoro
In caso d’infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto a un’indennità infortunistica del 100 % della normale retribuzione, della quale una parte sostanziale (dal 60 % fino al 75 %) viene pagata dall’ Ente pubblico infortunistico INAIL ed il resto dall’azienda. In caso di invalidità permanente subita dall’apprendista, l’azienda si impegna a ricercare un posto di lavoro adeguato alle successive condizioni di salute dell’apprendista.
Ferie e permessi retribuiti
A tutti gli apprendisti spetta un periodo di 26 giorni di ferie retribuite all’anno. Per ogni mese di formazione duale matura un dodicesimo delle ferie annuali; i mesi con più di 15 giorni sono considerati come mesi interi. In aggiunta, tutti i dipendenti, anche gli apprendisti, hanno diritto ai seguenti permessi retribuiti annuali:
32 ore oppure 4 giorni di riposo per le 4 festività religiose abolite,
76 ore di riduzione annua dell’orario di lavoro e inoltre, di ulteriori 16 ore per lavoratori turnisti.
Mensilità supplementari
Gli apprendisti hanno diritto per un anno di apprendistato ad una 13esima mensilità aggiuntiva, che deve essere erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. Inoltre spetta una 14esima mensilità, da erogare entro il 1° luglio di ogni anno. Parti di un mese superiore ai 15 giorni vengono considerati come mese intero.
Premio produttività
Nelle aziende più grandi si possono contrattare premi di produzione e di produttività, sui quali viene applicata solo una tassazione forfettaria del 10 %. Se non esiste contrattazione aziendale, a partire dal gennaio 2006 spetta anche agli apprendisti un premio produttività dell’85 % o 90 %, tra un importo minimo di 13,66 € e 24,83 €, a secondo della professione da imparare e del relativo inquadramento.
Risoluzione del contratto di apprendistato
Durante il periodo di apprendistato l’apprendista può solo con il consenso della ditta formatrice e per un valido motivo cambiare azienda. La dimissione deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. Il periodo di preavviso da rispettare sono 15 giorni di calendario.
Indumenti di lavoro
Sia i lavoratori, ma anche gli apprendisti ricevono annualmente dalla ditta degli indumenti di lavoro, adeguati all’ambiente di lavoro (berretto, grembiule acqua repellente, scarpe, tuta ecc.).
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza integrativa
Apprendisti che hanno superato con profitto il periodo di prova hanno diritto alla fine del loro rapporto di formazione-lavoro, ad un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) nella misura di una mensilità per ogni anno di apprendistato. Gli apprendisti possono decidere di accantonare il T.F.R. in un fondo di previdenza complementare contrattuale (chiuso), come p.e. nel Laborfonds regionale. Questa scelta di accantonare le spettanze di T.F.R. in un fondo di pensione integrativa può essere fatta solo una volta nella vita lavorativa e, solo allora, la tassazione sarà sostanzialmente più bassa e più conveniente.
Consigliamo vivamente ai giovani di entrare presto in un Fondo di previdenza complementare per potersi così, con costi sostenibili, costituire una pensione integrativa a capitalizzazione e garantirsi, con ciò, una serena terza età in pensione! A questo fine, si deve fare richiesta scritta di adesione al Laborfonds p.e., dopo la quale verrà trattenuto mensilmente dal datore di lavoro in busta paga una somma del 1,2 % lordo (a partire dal 01/01/2008) e questa cifra sarà poi doppiata con un contributo aziendale obbligatorio di misura uguale al contratto previsto.
Situazioni particolari
Licenziamenti: Secondo il diritto di lavoro vigente in Italia, anche l’apprendista può, in caso d’ingiustificato licenziamento e dopo averlo impugnato con l’assistenza del Sindacato, richiedere la convocazione della commissione di conciliazione presso la sede dell’Ufficio provinciale del lavoro di Bolzano per la trattazione e, possibilmente, definizione della vertenza di lavoro extragiudiziaria. Anche per la tutela contrattuale e sociale ogni apprendista può rivolgersi ad una delle sedi sindacali nella provincia autonoma di Bolzano. Le ditte che hanno assunto apprendisti sono obbligate a garantire l’intero periodo di formazione-lavoro accordato nel contratto d’apprendistato. Un licenziamento da parte della ditta può avvenire solo in forma scritta motivata e per validi motivi oggettivi.
Firme sui documenti lavorativi: Anche per i giovani minorenni le firme apposte su documenti lavorativi sono valide. Prima di firmare dei documenti che non si capiscono è sempre meglio chiedere delucidazioni presso una sede sindacale e/o presso la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu-Egv), se esistente nelle grandi imprese. Infine, Vi consigliamo, per principio, di chiedere sempre una copia di ogni documento del lavoro firmato, conservandolo per ogni eventualità.
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