IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendisti nel settore edile industria
L´impiego degli apprendisti nel settore edile industriale è regolato:
Dalle disposizioni sulla legge per gli apprendisti e i giovani in generale
Dal contratto nazionale del 18 giugno 2008
Dalla legge provinciale del 4 luglio 2012 n.12 “Ordinamento dell´apprendistato”
Dall’accordo provinciale per industria e artigianato del 28 agosto 2012
Dall’accordo provinciale per il riordinamento dell´apprendistato per il settore industria del 14 luglio 2016
Figure professionali
3 anni: piastrellisti e posatori di pietra, ceramica e mosaici, operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzioni condotte, operatore d´ufficio
4 anni: muratori, pittori-verniciatori, conciatetti
Periodo di prova
L´assunzione dell´apprendista avviene con un periodo di prova della durata di 30 giorni di effettivo lavoro. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e/o obbligo di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Retribuzioni
La base di calcolo della retribuzione dell’apprendista è rappresentata dalla retribuzione lorda prevista per l’operaio qualificato di 2° livello (dal 01/07/2015 10,28 €).
Apprendisti dal 01/07/2015
1° semestre 40 % 4,11 € / ora
2° semestre 45 % 4,63 € / ora
3° semestre 50 % 5,14 € / ora
4° semestre 60 % 6,17 € / ora
3° anno 80 % 8,22 € / ora
4° anno 85 % 8,74 € / ora
Apprendisti assunti dopo il 01.08.2016 con accordo
di apprendistato provinciale del 28.07.2016
Apprendisti dal 01/08/2016
1° anno 40 % 4,11 € / ora
2° anno 55 % 5,65 € / ora
3° anno 70 % 7,19 € / ora
4° anno 80 % 8,22 € / ora
Nuovi contratti di apprendistato con accordo provinciale dal 28.07.2016:
Gli anni di apprendistato si ritengono completati nel caso in cui sia trascorso un periodo temporale minimo di 12 (rispettivamente 24,36 o 48) mesi dalla data di assunzione e sia presente anche la votazione positiva del relativo anno scolastico.
Mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici: nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all´apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l`avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l`anno precedente.
Il salario orario costituisce l’importo base per calcolare anche i permessi retribuiti (4,95 %), l’accantonamento da versare alla Cassa edile (18,50 % lordo - 14,20 % netto) nonché tutte le altre indennità previste dal contratto collettivo nazionale o provinciale, ad esempio l’EVR, il lavoro straordinario, le trasferte, etc.
La base di calcolo della retribuzione dell’apprendista operatore d’ufficio è rappresentata dalla retribuzione lorda prevista per il 3° livello (da 01/07/2015 1.866,55 €).
Apprendista operatore d´ufficio dal 01/08/2016
1° anno 40 % 746,62 € / mese
2° anno 55 % 1.026,60 € / mese
3° anno 70 % 1.306,58 € / mese
Anzianità Professionale Edile (APE)
Agli operai che maturano in un biennio (es.: 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2016) almeno 2100 ore versate in Cassa Edile spetta un’indennità di anzianità chiamata APE. Tale indennità viene corrisposta dalla Cassa Edile nel mese di maggio dell’anno successivo.
Lavoro straordinario e lavoro notturno
Gli apprendisti minorenni non possono lavorare di notte (dalle ore 22 alle 6) né effettuare lavoro straordinario, così come previsto dalla legge a tutela del lavoro minorile n. 977 del 1967.
Tutela della salute dei giovani sul lavoro
I decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 sono stati inseriti nel nuovo testo unico della sicurezza. Questi prevedono, tra il resto, l’obbligo di fare 16 ore di formazione prima di entrare in cantiere. La direttiva europea n. 33/94 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 345 del 04/08/1999 e pubblicata sulla gazzetta ufficiale italiana n. 237 del 08/10/1999, prevede:
un assoluto divieto di lavorare per i ragazzi che non hanno ancora adempiuto all’obbligo scolastico ed, in ogni caso, assoluto divieto per i giovani sotto i 15 anni di età;
sono a carico ed a spese delle imprese i controlli annuali di idoneità fisica al lavoro dei giovani, controlli da effettuarsi nelle strutture sanitarie pubbliche. La completa o parziale inidoneità ad uno specifico lavoro deve essere esplicitamente certificata dal medico e comunicata al giovane interessato;
i ragazzi hanno il diritto ad almeno due giorni di riposo alla settimana, possibilmente includendo la domenica. Solo per fondate necessità di ordine tecnico ed organizzativo è ammessa la riduzione di tale periodo di riposo che comunque non può mai essere inferiore a 36 ore settimanali;
il rumore negli ambienti di lavoro per i giovani non deve superare la frequenza di 80 decibel.
Rischi di incidenti e materiali pericolosi in cantiere
Secondo il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, anche ogni apprendista all’ingresso nel settore edilizio ha l’obbligo di formazione in un corso base di 16 ore in materia di sicurezza sul lavoro. Queste iniziative formative sono da ripetere ogni anno con ulteriori 8 ore di formazione.
Malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia, all’apprendista spetta il 100 % della retribuzione a partire dal 4° fino al 270° giorno. In caso di malattia di durata inferiore ai 6 giorni, i primi tre giorni non vengono retribuiti. Con malattie di durata tra 6 e 11 giorni, i primi tre giorni sono retribuiti al 50 % e in caso di malattie con durata superiore a 11 giorni anche i primi tre giorni sono retribuiti al 100 %. In caso di malattia, l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per nove mesi; in caso di anzianità aziendale superiore a 3,5 anni, per 12 mesi.
Infortunio sul lavoro
All’apprendista spetta per tutta la durata della sospensione lavorativa certificata la normale retribuzione. I primi 3 giorni sono a carico dell’azienda, a partire dal 4° giorno interviene l’INAIL che paga il 60 %, mentre l’azienda integra con importi fissi (vedi tabella Cassa Edile). In caso d’infortunio sul posto di lavoro, la conservazione è garantita fino alla guarigione clinica.
Ferie, permessi e 13esima mensilità
L’apprendista ha diritto a quattro settimane di ferie, pagate tramite la Cassa Edile.
Durante l’anno, l’apprendista ha anche diritto a 88 ore di permesso retribuito che vengono liquidate mensilmente in busta paga (con un accantonamento del 4,95 % per ogni ora ordinaria).
Ferie e 13esima maturano per ogni ora lavorata e vengono versate mensilmente dal datore di lavoro alla Cassa Edile (14,20 %). A luglio e a dicembre la Cassa Edile accredita questi importi sul conto corrente dell’apprendista.
Mensa o pasti caldi
Ogni apprendista ha diritto ad un pasto caldo a mezzogiorno composto da primo, secondo e bevanda. L’impresa provvederà mediante l’allestimento di un servizio mensa in locali idonei o il ricorso a servizi esterni (ristorante).
Indumenti di lavoro
Tramite la Cassa Edile di Bolzano l’apprendista riceve gli indumenti per il lavoro. L’apprendista può scegliere tra varie opzioni (vedi il prospetto della Cassa Edile).
Trasferta
Ad ogni apprendista che presta la propria opera fuori dal Comune di prima assunzione (cantiere) e/o in una nuova sede spetta un’indennità di trasferta in proporzione alla lontananza dalla sede di prima assunzione. La base di calcolo è la retribuzione dell’operaio qualificato.
Operaio qualificato (01/07/2015)
<15 km 10 % della retribuzione oraria
>15 km - 30 km 15 % della retribuzione oraria
>30 km 20 % della retribuzione oraria
Trasporto
L’impresa cercherà nel limite del possibile di organizzare con propri mezzi il trasporto quotidiano degli apprendisti fino al cantiere (azienda – cantiere).
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare
Anche l’apprendista ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Ogni mese matura una quota di T.F.R. pari a circa 1/12 della paga mensile. Il trattamento di fine rapporto resta all’azienda per tutta la durata del rapporto di lavoro oppure viene versato - a richiesta dell’apprendista - in un fondo di previdenza integrativa (il tema della previdenza integrativa è veramente forte). Per la pensione integrativa è previsto, sia nel settore edile artigianale che nel settore edile industriale, un contributo sui versamenti previdenziali pari al 2 % del salario contrattuale, di cui l’1 % a carico dell’apprendista e l’altro 1 % a carico dell’impresa.
Per i giovani apprendisti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993, in caso di adesione al fondo di previdenza integrativa, tutta la quota relativa al trattamento di fine rapporto confluisce nel fondo, aumentando così le risorse economiche per la pensione integrativa. Il T.F.R. in questo caso non sarà più erogato direttamente a fine apprendistato e/o rapporto di lavoro dipendente. Delle agevolazioni fiscali previste all’atto del futuro pensionamento si potrà usufruire solo in caso di avvenuta adesione alla previdenza integrativa, e saranno maggiori più lunga sarà la permanenza nel fondo di previdenza integrativa (nel fondo chiuso).
Risoluzione del rapporto di apprendistato
Durante il rapporto di apprendistato è previsto un periodo di preavviso di 15 giorni di calendario. Per la comunicazione dell`eventuale recesso le parti firmatarie concordano esplicitamente un periodo di 10 giorni lavorativi decorrenti dal termine del periodo di formazione (durata contrattuale complessiva) oppure dalla conclusione dell´esame di fine apprendistato- a prescindere dal relativo esito.
Annotazione
I lavoratori edili ricevono prestazioni assistenziali dalla Cassa Edile, ad esempio contributi per spese dentistiche, acquisto occhiali, studio, ecc.
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