IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendisti nel settore edile artigianato
Figure professionali
3 anni: piastrellisti e posatori di pietra, ceramica e mosaici, operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzioni condotte, operatore d´ufficio
4 anni: muratori, pittori-verniciatori, conciatetti
Periodo di prova
La durata del periodo di prova deve essere fissata nella lettera di assunzione e può essere al massimo 30 giorni lavorativi. Durante il periodo di prova le parti possono risolvere, senza preavviso e causali, il contratto di apprendistato.
Retribuzioni
La base di calcolo della retribuzione dell’apprendista è rappresentata dalla retribuzione lorda prevista per l’operaio qualificato, 2° livello.
Apprendisti assunti dal 11.07.2012 fino al 30.06.2016
con accordo di apprendistato provinciale del 28.08.2012
Apprendista dall’01/07/2015
1° semestre 40 % 4,11 € / ora
2° semestre 45 % 4,62 € / ora
3° semestre 50 % 5,14 € / ora
4° semestre 60 % 6,16 € / ora
3° anno 80 % 8,22 € / ora
4° anno 85 % 8,73 € / ora
Apprendisti assunti dopo il 01.07.2016
con accordo di apprendistato provinciale del 14.07.2016
Apprendista dall’01/07/2016
1° anno 35 % 3,59 € /ora Dal 2° anno con una valutazione media di minimo 7,5
2° anno 50 % 5,13 € /ora 60 % 6,16 € /ora
3° anno 60 % 6,16 € /ora 70 % 7,19 € /ora
4° anno 70 % 7,19 € /ora 80 % 8.22 € /ora
Gli anni di apprendistato si ritengono completati nel caso in cui sia trascorso un periodo temporale minimo di 12 (rispettivamente 24,36 o 48) mesi dalla data di assunzione e sia presente anche la votazione positiva del relativo anno scolastico.
Mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici: nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all´apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l`avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l`anno precedente.
Maggiorazione della retribuzione in caso di conseguimento di una buona valutazione scolastica a fine anno: nel caso in cui l`apprendista concluda l’anno scolastico con una valutazione di 7,5, gli spetta, per il seguente anno di apprendistato, una maggiorazione del 10 % della percentuale di retribuzione.
La paga oraria è l’importo base per calcolare anche i permessi retribuiti (4,95 %), l’accantonamento da versare alla Cassa edile (18,50 % lordo - 14,20 % netto) nonché tutte le altre indennità previste dal contratto collettivo nazionale o provinciale, ad esempio l’EVR, il lavoro straordinario, le trasferte, etc.
Anzianità professionale edile (APE)
Agli operai che maturano in un biennio Cassa Edile (es.: 1° ottobre 2014 – 30 settembre 2016) almeno 2100 ore versate in Cassa edile spetta un’indennità di anzianità chiamata APE. Tale indennità viene corrisposta dalla Cassa edile nel mese di maggio dell’anno successivo.
Lavoro straordinario e lavoro notturno
Gli apprendisti minorenni non possono lavorare di notte (dalle ore 22 alle ore 6) né effettuare lavoro straordinario, così come previsto dalla legge a tutela del lavoro minorile n. 977 del 1967.
Tutela della salute dei giovani sul lavoro
I decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 sono stati inseriti nel nuovo TESTO UNICO della sicurezza. La direttiva europea n. 33/94 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 345 del 04/08/1999 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana nr. 237 del 08/10/1999, prevede:
un assoluto divieto di lavorare per i ragazzi che non hanno ancora adempiuto all’obbligo scolastico ed, in ogni caso, assoluto divieto per i giovani sotto i 15 anni di età;
sono a carico ed a spese delle imprese i controlli annuali di idoneità fisica al lavoro dei giovani da effettuarsi nelle strutture sanitarie pubbliche. La completa o parziale inidoneità ad uno specifico lavoro deve essere esplicitamente certificata dal medico e comunicata al giovane interessato;
i ragazzi hanno il diritto ad almeno due giorni di riposo alla settimana, possibilmente includendo la domenica. Solo per fondate necessità di ordine tecnico ed organizzativo è ammessa la riduzione di tale periodo di riposo che comunque non può mai essere inferiore a 36 ore settimanali;
il rumore negli ambienti di lavoro per giovani non deve superare la frequenza di 80 decibel.
Rischio infortuni e materiali pericolosi in cantiere
Secondo il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, anche gli apprendisti devono svolgere all’ingresso nel settore edilizio una formazione obbligatoria che consiste in un corso base di 16 ore inerente alla sicurezza sul lavoro. Queste iniziative formative sono da ripetere ogni anno con ulteriori 8 ore di formazione.
Malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per nove mesi; in caso di anzianità aziendale superiore a 3,5 anni, per 12 mesi.
In caso di malattia, all’apprendista spetta il 100 % della retribuzione a partire dal 4° fino al 270° giorno. In caso di malattia di durata inferiore ai 6 giorni, i primi tre giorni non vengono retribuiti. Con malattie di durata tra 6 e 11 giorni, i primi tre giorni sono retribuiti al 50 % e in caso di malattie con durata superiore a 11 giorni anche i primi tre giorni sono retribuiti al 100 %.
Infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul posto di lavoro la conservazione è garantita fino alla guarigione clinica.
All’apprendista spetta per tutta la durata della sospensione lavorativa certificata la normale retribuzione. I primi 3 giorni sono a carico dell’azienda, a partire dal 4° giorno interviene l’INAIL che paga il 60 % e l’azienda integra con importi fissi (vedi tabella Cassa edile).
Ferie, permessi e 13esima mensilità
L’apprendista ha diritto a quattro settimane di ferie, pagate tramite la Cassa Edile. Durante l’anno l’apprendista ha anche diritto a 88 ore di permesso retribuito che vengono liquidate mensilmente in busta paga (con un accantonamento del 4,95 % per ogni ora ordinaria).
Ferie e 13esima maturano per ogni ora lavorata e vengono versate mensilmente dal datore di lavoro alla Cassa Edile (14,20 %). A luglio e a dicembre la Cassa Edile accredita questi importi sul conto corrente dell’apprendista.
Mensa o pasti caldi
Ogni apprendista ha diritto ad un pasto caldo a mezzogiorno composto da primo, secondo e bevanda. L’impresa provvederà mediante l’allestimento di un servizio mensa in locali idonei o il ricorso a servizi esterni (ristorante).
Indumenti di lavoro
Tramite la Cassa Edile di Bolzano l’apprendista riceve gli indumenti per il lavoro. L’apprendista può scegliere tra varie opzioni (vedi il prospetto della Cassa Edile). Il vestiario gli spetta fin dal giorno di assunzione, contrariamente all’operaio che matura il diritto al raggiungimento di 420 ore effettive di lavoro.
Trasferta
Ad ogni apprendista che presta la propria opera fuori dal Comune di prima assunzione (cantiere) e/o in una nuova sede spetta un’indennità di trasferta in proporzione alla lontananza dalla sede di prima assunzione. La base di calcolo è la retribuzione dell’operaio qualificato.
Operaio qualificato (01/07/2015)
< 10 km 7,20 €
> 10 km – 30 km 9,20 €
> 30 km 14,33 €
Trasporto
L’impresa cercherà nel limite del possibile di organizzare con propri mezzi il trasporto quotidiano degli apprendisti fino al cantiere (azienda – cantiere).
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare
Anche l’apprendista ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Ogni mese matura una quota di T.F.R. pari a circa 1/12 della paga mensile. Il trattamento di fine rapporto resta all’azienda per tutta la durata del rapporto di lavoro oppure viene versato - a richiesta dell’apprendista - in un fondo di previdenza integrativa (il tema della previdenza integrativa è veramente forte).
Per la pensione integrativa è previsto, sia nel settore edile artigianale che nel settore edile industriale, un contributo sui versamenti previdenziali pari al 2 % del salario contrattuale, di cui l’1 % a carico dell’apprendista e l’altro 1 % a carico dell’impresa.
Per i giovani apprendisti assunti per la prima volta dopo il 28/04/1993, in caso di adesione al fondo di previdenza integrativa, tutta la quota relativa al trattamento di fine rapporto confluisce nel fondo aumentando così le risorse economiche per la pensione integrativa. Il T.F.R., in questo caso, non sarà più erogato direttamente a fine apprendistato e/o rapporto di lavoro dipendente. Delle agevolazioni fiscali previste all’atto del futuro pensionamento si potrà usufruire solo in caso di avvenuta adesione alla previdenza integrativa e saranno maggiori più lunga sarà la permanenza nel fondo di previdenza integrativa (nel fondo chiuso).
Risoluzione del rapporto di apprendistato
Durante il rapporto di apprendistato è previsto un periodo di preavviso di 15 giorni di calendario.
Annotazione
I lavoratori edili ricevono prestazioni assistenziali dalla Cassa Edile, ad esempio contributi per spese dentistiche, acquisto occhiali, studio etc.
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