IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendistato nel settore del commercio e dei servizi
Il rapporto di apprendistato nel settore
del commercio è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
disposizioni di legge generali relative a giovani ed apprendisti;
contratto collettivo nazionale del lavoro;
accordo sull’apprendistato nella Provincia di Bolzano del 29/08/2007;
contratto integrativo provinciale per il settore terziario, distribuzione e servizi di ottobre 2013.


ATTENZIONE! Il rinnovo dell`accordo provinciale è stato firmato il 26/09/2016 ma la tematica dell`aprendistato è stato esclusa dalla contrattazione. Le parti hanno concordato di rinnovare le regole sull`apprendistato entro la fine dell`anno 2016. Per questo durante L´anno scolastico le regole potrebbero cambiare. La situazione attuale si trova sulla versione online dell`agenda apprendisti.
Figure professionali
In relazione alla formazione degli apprendisti nel settore terziario/commercio vengono individuate le seguenti tre aree:
area commercio/vendite/logistica
area amministrazione/marketing/ufficio
area servizi
Durata dell’apprendistato
La durata dell’apprendistato è fissata in 36 mesi per tutte le qualifiche e mansioni indicate.
L’accordo provinciale prevede il riconoscimento di crediti formativi per diplomi scolastici/qualifiche professionali conseguiti al di fuori dell’apprendistato e porta ad una riduzione del periodo di apprendistato fino ad un massimo di 24 mesi.
In caso di assenza per maternità (astensione obbligatoria e/o congedo parentale), servizio civile, malattia o infortunio di durata superiore ad un mese, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.
Periodo di prova
Il periodo di prova viene concordato per iscritto e dura al massimo 60 giorni effettivi di lavoro. Se il periodo di prova coincide con il periodo di formazione teorica extraaziendale, tale periodo è prolungato pari a quello che è coinciso con la formazione teorica.
Retribuzione
La base per il calcolo della retribuzione per gli apprendisti è rappresentata dalla retribuzione del livello di qualifica finale (di regola il 4° livello con una retribuzione lorda pari a 1.554,68 € dal 01 aprile 2015).
Per la frequenza della scuola professionale non è consentita alcuna detrazione dalla retribuzione; tuttavia, in caso di ripetizioni di anni scolastici, saranno garantiti solo dei permessi non retribuiti.
La retribuzione è determinata sulla base delle percentuali di seguito indicate
1° anno 55 % 871,57 € / mese
2° anno 80 % 1.267,74 € / mese
3° anno 90 % 1.426,21 € / mese
Per contratti stipulati dal 1 marzo 2017
1° anno 45 % 713,11 € / mese
2° anno 60 % 950,81 € / mese
3° ed eventuale 4° anno 75 % 1.188,51 € / mese
Gli importi indicati si riferiscono a figure professionali inquadrate al 4° livello. La retribuzione oraria viene calcolata dividendo la retribuzione mensile per 168; la quota giornaliera è pari a 1/26 della retribuzione mensile.
Premio annuale, 2° livello di contrattazione
La parti hanno concordato di elaborare un sistema premiante nuovo entro l`anno 2016.
Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro settimanale è di 40 ore. Il contratto collettivo prevede anche la possibilità di stabilire a livello aziendale un orario di lavoro settimanale di 39 o 38 ore. Per gli apprendisti minorenni, l’orario giornaliero non può superare le 8 ore. Inoltre, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Ogni assenza per malattia va documentata mediante certificato rilasciato dal medico di base. Dal 4° al 180° giorno di malattia l’indennità (che deve essere versata direttamente dall’azienda) è pari al 100 % della retribuzione. I primi tre giorni vengono retribuiti soltanto se la malattia supera i sette giorni di calendario.
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non vanno certificati dal medico di base ma dall’ospedale, che fornisce anche l’assistenza medica; il medico di base può solo prolungare il periodo di inabilità lavorativa. Dal 1° al 180° giorno di assenza per infortunio l’azienda è tenuta ad integrare l’indennità corrisposta dall’INAIL fino al raggiungimento del 100 % della retribuzione.
Ferie e permessi
Le ferie annuali spettano nella misura di 26 giorni (1 settimana = 6 giorni).
Inoltre spettano annualmente i seguenti permessi retribuiti:
4 giorni in sostituzione delle 4 festività religiose soppresse;
le 56 ore a titolo di riduzione dell’orario lavorativo (in aziende con più di 15 dipendenti sono previste 72 ore)
Le ore sotto punto b) verranno riconosciute in misura pari al 50 % decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto; in caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, gli apprendisti matureranno il diritto ai permessi in misura piena decorsi 48 mesi dalla data della prima assunzione.
In aziende con orario settimanale di 39 ore vengono assorbite 36 ore di permesso spettanti; in aziende con orario settimanale di 38 ore vengono assorbite 72 ore di permesso.
Mensilità supplementari
A dicembre (Tredicesima) ed il 1° luglio (Quattordicesima) vanno riconosciute le mensilità supplementari, il cui l’ammontare viene calcolato in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestato.
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare
Tutti gli apprendisti maturano il T.F.R. durante il periodo di formazione che consiste in circa una mensilità per un anno lavorativo. Entro 6 mesi dalla data di assunzione ogni apprendista deve decidere sul proprio T.F.R. e può aderir ad un fondo pensione complementare. Se l’apprendista aderisce a Laborfonds e decide di destinare, in aggiunta al T.F.R., anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari all’1,55 % della retribuzione.
Prestazioni dell’Ente Bilaterale del Terziario
L’Ente Bilaterale del Terziario EBK è stato fondato e viene gestito dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali. Nei suoi compiti rientra quello di fornire servizi mirati per le imprese del settore terziario della distribuzione e dei servizi e per i loro dipendenti.
L’attuale lista delle prestazioni include offerte per la formazione professionale, premio natalità, rimborso spese per l’assistenza dei bambini negli asili nido e premi per i migliori apprendisti.
Per poter usufruire di questi servizi l’azienda deve essere in regola con il pagamento dei contributi, di cui la metà è a carico dei dipendenti. Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi è tenuto a corrispondere al lavoratore mensilmente un importo pari a 0,30 % di paga base e contingenza. Ulteriori informazioni le potete trovare sul sito Internet dell’Ente Bilaterale del Terziario www.ebk.bz.it e presso le organizzazioni sindacali.
Assistenza sanitaria integrativa
Sindacati e associazioni datoriali hanno istituito per i lavoratori dipendenti nel settore del Commercio e dei Servizi un Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa (“Fondo Est“).
Le aziende sono obbligate ad iscrivere i propri dipendenti al fondo in questione e versare i relativi contributi. I lavoratori hanno in tal modo la possibilità di usufruire gratuitamente di determinate prestazioni mediche, fornite da medici o istituti convenzionati con il Fondo, oppure chiedere il rimborso delle spese corrispondenti.
L’azienda che ometta il versamento delle quote di iscrizione è tenuta alternativamente ad erogare mensilmente un importo pari a 15,00 € lordi oppure ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo Est.
Ulteriori informazioni in proposito le potete trovare sul sito Internet del Fondo www.fondoest.it e presso le organizzazioni sindacali.
Risoluzione del rapporto di apprendistato
Date le caratteristiche particolari del contratto di apprendistato, la risoluzione anticipata dovrebbe avvenire solo per motivi di particolare valenza o in accordo con il datore di lavoro.
La risoluzione del rapporto deve avvenire per iscritto. Per il 4° ed il 5° livello il termine di preavviso è di 15 giorni di calendario e decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese. Anche al termine del contratto di apprendistato deve essere rispettato il preavviso sia dal datore di lavoro sia dall’apprendista!
Le aziende sono in linea di principio tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione. Il licenziamento di un apprendista è ammesso solo per giustificato motivo o giusta causa. In caso di licenziamento ingiustificato l’apprendista ha facoltà di richiedere un indennizzo.
Situazioni particolari
Lavoro straordinario: I ragazzi di età compresa tra 15 e 16 anni non devono lavorare più di 35 ore alla settimana, i ragazzi di età tra 17 e 18 anni non devono lavorare più di 40 ore, gli apprendisti di età superiore a 18 anni non più di 44 ore (maggiorazione per lavoro straordinario a partire dalla 41° ora settimanale: 15 %). Eventuali ore di lavoro prestate nel giorno di riposo settimanale (domenica) o in giorni festivi verranno retribuite con un supplemento del 50 %, il giorno di riposo sostitutivo deve essere goduto entro i termini di legge.
Orario d’apertura prolungato: Nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero (8 ore ed in ogni caso solo fino alle ore 22.00) – tenendo conto anche del limite massimo settimanale (40 o 44 ore) – il prolungamento dell’orario di lavoro per gli apprendisti è possibile solo in misura limitata.
Firme: Anche per gli apprendisti minorenni, ogni firma connessa al rapporto di lavoro ha valore di legge (prima della firma sarebbe opportuno informarsi bene riguardo il contratto e farsi dare sempre una copia).
Periodo natalizio: Per il lavoro prestato nelle domeniche d’oro e d’argento e l’8 dicembre sono previsti il recupero delle ore ed il pagamento di indennità speciali.
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