Gli anni di apprendistato si intendono conclusi se sono trascorsi 12 (ovv. 24, 36 o 48) mesi dalla data di assunzione e se l’anno scolastico è stato superato positivamente.
Qualora l’apprendista non raggiunga gli obiettivi dell’anno scolastico, non gli sarà riconosciuta la nuova percentuale retributiva e verrà mantenuta la precedente percentuale.
L’apprendista che supera l’anno scolastico con una media di voti non inferiore a 7,5, otterrà per l’anno successivo un’integrazione del 10 % sulla percentuale applicata.
Se l’apprendista non ottiene la qualifica, il diploma professionale o il diploma dell’esame finale di stato, il rapporto di apprendistato potrà essere prolungato di un anno.
L’eventuale periodo di prova va indicato per iscritto nel contratto di apprendistato (30 giorni lavorativi).
Orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale è di 40 ore ed è ripartito normalmente in 5 giornate (da lunedì a venerdì) di 8 ore ciascuna.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Ogni assenza per malattia deve essere documentata mediante certificato rilasciato dal medico curante. Dal primo al 180° giorno l’apprendista percepisce il 100 % della retribuzione. Se la malattia non supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non vanno certificati dal medico di base, ma dall’ospedale, che fornisce anche l’assistenza medica; il medico di base può solo prolungare il periodo di inabilità lavorativa. In caso d’infortunio sul lavoro, all’apprendista spetta il 100 % della retribuzione netta mensile.
Ferie e permessi
Agli apprendisti di età inferiore ai 16 anni spettano per legge ferie nella misura di 30 giorni di calendario per anno di servizio. Gli apprendisti che abbiano almeno 16 anni hanno diritto a 4 settimane (160 ore) di ferie all’anno. Inoltre ciascun apprendista matura per ogni anno di servizio i seguenti permessi retribuiti:
32 ore per le festività soppresse;
16 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro.
Mensilità supplementari
Prima di Natale gli apprendisti ricevono una retribuzione supplementare a titolo di gratifica natalizia, nella misura di 173 ore per anno di servizio. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, la gratifica natalizia ammonterà a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato in azienda.
Risoluzione del rapporto d’apprendistato
Durante il periodo d’apprendistato un apprendista può cambiare azienda all’interno dello stesso settore solo per motivi di particolare valenza o in accordo con l’azienda. Le dimissioni devono avvenire per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il periodo di preavviso è di 15 giorni lavorativi effettivi. Le aziende sono tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione.
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare
Gli apprendisti che hanno portato a buon fine il periodo di prova possono aderire ad un fondo di pensione integrativo (Laborfonds regionale o fondo pensionistico privato). Se si aderisce a “Laborfond”, l’azienda versa un importo mensile che in base alle norme del contratto della categoria è fissato all’1 %. Tutti gli apprendisti maturano il T.F.R. durante il periodo di formazione che consiste in circa una mensilità per un anno lavorativo. Entro 6 mesi dalla data di assunzione ogni apprendista deve decidere sul proprio T.F.R. e può aderire ad un fondo pensione complementare.
Indumenti di lavoro
Per lavori particolarmente imbrattanti, il datore di lavoro mette a disposizione per i dipendenti indumenti protettivi.