IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendisti nel settore del legno artigianato
L’impiego degli apprendisti nel settore
del legno artigianato è regolato:
dalle disposizioni di legge per gli apprendisti e i giovani in generale,
dal contratto collettivo nazionale del 27/01/2011, dall’accordo integrativo provinciale,
dalla legge provinciale del 4 luglio 2012 n.12 “Ordinamento dell’apprendistato”
dall’accordo provinciale del 14/07/2016 per il nuovo ordinamento dell’apprendistato nel settore artigiano.
Figure professionali, durata dell’apprendistato e retribuzione
Per gli apprendisti assunti entro il 30 giugno 2016:
Durata 3 anni
Figure professionali Retribuzioni
Bottaio/a, falegname, tornitore/tornitrice in legno, tappezziere/a-arredatore/arredatrice tessile, pellicciaio/a, fabbricante di strumenti a fiato in ottone, restauratore/restauratrice 1. Semeste 40 %
2. Semester 45 %
3. Semester 50 %
4. Semester 60 %
3. Lehrjahr 80 %
Durata 4 anni
Figure professionali Retribuzioni
Falegname/a, scultore/scultrice d’ornamento, orafo/a, policromatore/policromatrice, intagliatore/intagliatrice in legno 1° semestre 40 %
2° semestre 45 %
3° semestre 50 %
4° semestre 60 %
3° anno 80 %
4° anno 85 %
Se l’apprendistato termina nel corso dell’anno scolastico, sarà prorogato fino alla fine dell’anno scolastico in corso.
Base per il calcolo dello stipendio è la retribuzione lorda della categoria apprendista “D” (dal 1° aprile 2014 1.448,23 €). Le ore di scuola sono riconosciute e quindi retribuite come ore lavorate. Per calcolare il salario orario, si divide il salario mensile per 174.

Per gli apprendisti assunti dopo il 1° luglio 2016:
1° anno 35 % A partire dal secondo anno con una media di voti non inferiore a 7,5
2° anno 50 % 60 %
3° anno 60 % 70 %
4° anno 70 % 80 %
Gli anni di apprendistato si intendono conclusi se sono trascorsi 12 (ovv. 24, 36 o 48) mesi dalla data di assunzione e se l’anno scolastico è stato superato positivamente.
Qualora l’apprendista non raggiunga gli obiettivi dell’anno scolastico, non gli sarà riconosciuta la nuova percentuale retributiva e verrà mantenuta la precedente percentuale.
L’apprendista che supera l’anno scolastico con una media di voti non inferiore a 7,5, otterrà per l’anno successivo un’integrazione del 10 % sulla percentuale applicata.
Se l’apprendista non ottiene la qualifica, il diploma professionale o il diploma dell’esame finale di stato, il rapporto di apprendistato potrà essere prolungato di un anno.
Periodo di prova
L’eventuale periodo di prova va indicato per iscritto nel contratto di apprendistato (30 giorni lavorativi).
Orario di lavoro
40 ore settimanali, suddivise su 5 giornate; se l’orario viene distribuito su 6 giorni settimanali, per le ore lavorate di sabato spetta una maggiorazione dell’8 %.
Malattia e infortunio non sul lavoro
L’assenza viene giustificata dal medico di base.
Dal primo al 180° giorno l’apprendista percepisce il 100 % della retribuzione. Se la malattia supera i 7 giorni di calendario verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
L’infortunio sul lavoro viene certificato dall’ospedale; il medico di base può estendere la disabilità, se necessario. L’azienda ha l’obbligo di integrare l’indennità di infortunio dell’INAIL fino al 100 % della retribuzione spettante per il periodo di assenza.
Ferie e permessi
Le ferie annuali ammontano a 4 settimane (160 ore); per gli adolescenti fino ai 16 anni si applicano le disposizioni di maggior favore sulla protezione dei giovani che prevedono 30 giorni di calendario. Inoltre al personale del legno artigianato spettano le seguenti ore di permesso:
32 ore in sostituzione di festività religiose abolite;
16 ore come riduzione dell’orario di lavoro.
Mensilità supplementari
Prima di Natale viene liquidata un’ulteriore retribuzione mensile.
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare
L’apprendista che ha superato con successo il periodo di prova può iscriversi al fondo di pensione complementare (fondo regionale Laborfonds o fondi di pensione privati). L’importo minimo mensile del dipendente è 1 % che può arrivare fino ad un massimo del 10 %. Se il dipendente sceglie di aderire al Laborfonds, il datore di lavoro paga anche un contributo per il dipendente che è determinato dal contratto collettivo e ammonta attualmente all’1 % (si veda anche il capitolo sulla pensione complementare).
Risoluzione del rapporto di apprendistato
Il periodo di preavviso durerà 15 giorni. Durante l’apprendistato il contratto può essere risolto soltanto in comune accordo con l’azienda per passare a un’altra impresa con la stessa qualifica o per giusta causa. Le aziende sono, in linea di principio, tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione.
Situazioni particolari
Lavoro straordinario: I giovani dai 15 ai 18 anni possono lavorare al massimo 35 o 40 ore a settimana, gli apprendisti maggiorenni al massimo 44 (maggiorazione per lavoro straordinario a partire dalla 41esima ora settimanale: 28 %).
Firme: Anche per i minori ogni firma effettuata nell’ambito del rapporto di lavoro ha piena efficacia (prima di firmare raccogli le informazioni necessarie e richiedi in ogni caso una copia del documento firmato).
Licenziamenti: Le aziende sono per principio obbligate a permettere a tutti gli apprendisti di portare a termine la loro formazione.
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