30 giorni lavorativi.
Orario di lavoro
40 ore settimanali, ripartite in 5 o 6 giornate.
Malattia e infortunio non sul lavoro
L’assenza deve essere giustificata mediante presentazione di certificato di malattia (medico di base).
Dal primo al 180° giorno l´apprendista percepisce il 100 % della retribuzione. Se la malattia non supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non devono essere seguiti e documentati dal medico di base ma dall’ospedale; il medico di base può solo prorogare eventualmente la durata dell’assenza. L’azienda è tenuta a integrare l’indennità dell’INAIL fino a raggiungere il 100 % della retribuzione.
Ferie e permessi
Gli apprendisti hanno diritto a 22,5 giornate lavorative di ferie annuali. Nelle aziende in cui la settimana lavorativa è di 6 giorni le ferie spettano nella misura di 27 giornate lavorative.
Per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni si applicano le disposizioni per la tutela dei minori, che prevedono 30 giorni di calendario di ferie annuali.
Inoltre, ai dipendenti delle tipografie e aziende affini spettano permessi retribuiti nella seguente misura:
4 giornate in sostituzione delle festività soppresse e 66 ore e
40 minuti a titolo di riduzione dell’orario di lavoro.
Mensilità supplementari
La 13esima mensilità viene solitamente erogata alla Vigilia di Natale ed è fissata nella misura di 200 ore.
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e pensione complementare
Entro 6 mesi dalla data di assunzione, ogni apprendista deve decidere sul proprio T.F.R. e può aderire ad un fondo pensione complementare. Se l’apprendista aderisce a Laborfonds e decide di destinare, in aggiunta al T.F.R., anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro, in questo caso, è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari all’1 % della retribuzione.
Risoluzione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata per iscritto con un preavviso di 15 giorni. Durante il periodo di apprendistato un apprendista ha la facoltà di passare ad un’altra azienda solo per un motivo di particolare valenza o con il consenso dell’azienda (con profilo professionale analogo) praticamente senza soluzione di continuità.
Le aziende sono fondamentalmente tenute a concedere a tutti gli apprendisti la possibilità di portare a compimento la propria formazione.