Gli anni di apprendistato si intendono conclusi se sono trascorsi 12 (ovvero 24, 36 o 48) mesi dalla data di assunzione e se l’anno scolastico è stato superato positivamente.
Qualora l’apprendista non raggiunga gli obiettivi dell’anno scolastico, non gli sarà riconosciuta la nuova percentuale retributiva e verrà mantenuta la precedente percentuale.
L’apprendista che supera l’anno scolastico con una media di voti non inferiore a 7,5, otterrà per l’anno successivo un’integrazione del 10 % sulla percentuale applicata.
Se l’apprendista non ottiene la qualificazione, il diploma professionale o il diploma dell’esame finale di stato, il rapporto di apprendistato potrà essere prolungato di un anno.
30 giorni lavorativi.
Orario di lavoro
40 ore settimanali, ripartite in 5 o 6 giornate.
Malattia e infortuni non sul lavoro
L’assenza deve essere giustificata mediante presentazione di certificato di malattia (medico di base). Dal primo al 180° giorno l’apprendista percepisce il 100 % della retribuzione. Se la malattia non supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non devono essere certificati e documentati dal medico di base ma dall’ospedale; il medico di base può solo prorogare la durata dell’assenza. L’azienda è tenuta a integrare l’indennità dell’INAIL fino a raggiungere il 100 % della retribuzione.
Ferie e permessi
Gli apprendisti hanno diritto a 180 ore di ferie annuali.
Per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni si applicano le disposizioni per la tutela dei minori che prevedono 30 giorni di calendario di ferie annuali.
Inoltre, ai dipendenti delle tipografie e aziende affini spettano permessi retribuiti nella seguente misura:
4 giornate in sostituzione delle festività soppresse e
16 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro.
Mensilità supplementaria
La 13esima mensilità viene solitamente erogata nel mese di dicembre ed è fissata nella misura di una mensilità.
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e pensione complementare
Entro 6 mesi dalla data di assunzione ogni apprendista deve decidere sul proprio T.F.R. e può aderire ad un fondo pensione complementare. Se l’apprendista aderisce a Laborfonds e decide di destinare, in aggiunta al T.F.R., anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro, in questo caso, è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari all’1 % della retribuzione.
Risoluzione del rapporto di apprendistato (dimissioni e licenziamento)
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata per iscritto con un preavviso di 15 giorni. Il preavviso inizia sempre di lunedì dopo la consegna della lettera di dimissioni.