IPL - Agenda Apprendisti

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7. Licenziamento da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro può risolvere anticipatamente il rapporto di apprendistato solo per cause gravi, che fondamentalmente sono due:

1. licenziamento per giusta causa: mancanze gravi da parte dell’apprendista impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’apprendista viene licenziato in tronco, ovvero senza preavviso.
2. Licenziamento per giustificato motivo: i licenziamenti per giustificati motivi soggettivi sono previsti in caso di mancanze meno gravi commesse dall’apprendista. In questo caso l’apprendista non viene licenziato in tronco, bensì con preavviso. I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono previsti invece in caso di difficoltà finanziarie dell’azienda o di riorganizzazione della stessa.
Se il datore di lavoro ritiene che vi siano i dovuti presupposti per un licenziamento (che in ogni caso dovrà essere comunicato in forma scritta), l’apprendista ha le seguenti possibilità:
il licenziato può pretendere che entro 15 giorni gli sia fornita una motivazione;
il datore di lavoro deve rispondere entro 7 giorni a tale richiesta;
il licenziamento può essere impugnato (tramite il sindacato) entro 60 giorni direttamente dal tribunale (nel caso di aziende di dimensione maggiori, a partire da 16 lavoratori) o da una commissione conciliatrice (nel caso delle piccole aziende).
Se il tribunale o la commissione ritengono ingiustificato il licenziamento può essere fissato o un risarcimento dei danni o una riassunzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi a conclusione del periodo di apprendistato, il datore di lavoro deve rispettare un periodo di preavviso fissato dal contratto collettivo. Se invece il rapporto di lavoro prosegue, per il lavoratore entrano in vigore le misure di tutela previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti ai sindacati.
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