IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendisti nel settore florovivaistico
Il rapporto di apprendistato nel settore florovivaistico è disciplinato:
dalle disposizioni delle leggi generali relative ai giovani apprendisti;
dal contratto collettivo nazionale;
dal contratto provinciale integrativo per gli operai florovivaisti del 07 giugno 2012.
Figure professionali
L’apprendistato è possibile per le seguenti figure professionali:
vivaista;
giardiniere/a;
decoratore/decoratrice con fiori.
Durata dell’apprendistato
L’apprendistato ha, in genere, una durata di 36 mesi per tutti gli apprendisti del settore florovivaistico. Tale periodo viene ridotto a 24 mesi (al 2° e 3° anno) per:
apprendisti in possesso del diploma di maturità o nei casi previsti dalla L. P. n. 12/2012;
apprendisti che abbiano concluso positivamente il biennio nel settore florovivaistico;
apprendisti che abbiano concluso l’apprendistato per un’altra professione;
apprendisti che all’inizio del periodo di apprendistato abbiano compiuto 21 anni.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova è di 22 giornate lavorative effettive. Durante tale periodo entrambe le parti possono risolvere il rapporto di lavoro senza termine di preavviso. Con la conclusione del periodo di prova, l’apprendista s’intende assunto. Il periodo di prova deve comparire per iscritto.
Retribuzione
La base di calcolo della retribuzione è pari al lordo previsto per un operaio qualificato assunto a tempo indeterminato (1.407,30 <€ dal 1° maggio 2015):
per il 1° anno di apprendistato 40 % 562,92 € / al mese
per il 2° anno di apprendistato 50 % 703,65 € / al mese
per il 3° anno di apprendistato 70 % 985,11 € / al mese
Le giornate impiegate per la frequenza dei corsi di formazione verranno regolarmente retribuite come giornate lavorative.
Prolungamento del periodo di apprendistato
Nel caso di assenza obbligatoria superiore al mese, per maternità, infortunio o per malattia, il periodo di apprendistato subirà un prolungamento pari al periodo di assenza.
Nel caso in cui la durata dell’obbligo scolastico sia superiore al periodo previsto per l’apprendistato, il datore di lavoro è obbligato a concedere dei permessi retribuiti, a condizione che il ritardo non sia dovuto a bocciatura. Gli anni scolastici ripetuti in seguito a bocciatura autorizzano il datore di lavoro a concedere permessi non retribuiti.
In tali casi l’apprendistato viene prolungato fino all’esame finale e alla qualifica, per un periodo massimo di un anno, senza variazioni della retribuzione. Qualora l’apprendista concluda la scuola prima della fine dell’apprendistato, questo avrà comunque una durata di 36 mesi ovvero 24 mesi nel caso di apprendisti per i quali è prevista una formazione più breve, a meno che il datore di lavoro e il/la lavoratore/lavoratrice non concordino una risoluzione anticipata dell’apprendistato, ai sensi della legge sugli apprendisti.
Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro prevede 39 ore settimanali. Per gli/le apprendisti/e al di sotto dei 18 anni si applicheranno le 5 giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, per ore di lavoro straordinario si intendono le ore dalla 40esima in poi su base settimanale.
Le ore straordinarie vengono retribuite applicando una maggiorazione del 32%.
Gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non possono svolgere lavoro straordinario.
Malattia e infortunio al di fuori dell’orario di lavoro
Ogni assenza per malattia va documentata mediante certificato rilasciato dal medico di base. L’apprendista si impegna a trasmettere al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato elettronico rilasciato dal medico curante (a mezzo fax, e-mail, posta o personalmente), entro due giorni dalla data del rilascio del certificato stesso.
Le giornate di malattia vengono indennizzate con un importo pari al 100% della retribuzione netta.
Gli apprendisti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni, calcolati dall’inizio del periodo di assenza.Nel caso di ripetute interruzioni del periodo di malattia, il diritto alla conservazione del posto di lavoro potrà essere fatto valere per un periodo massimo di 250 giorni nell’arco di due anni.
Infortunio sul lavoro
La giornata d’infortunio viene retribuita con un importo pari al 100% della retribuzione lorda di riferimento. Dal giorno successivo a quello dell’infortunio il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all’apprendista in condizione di assoluta incapacità lavorativa per infortunio, un’integrazione dell’indennità versata dall’INAIL.
L’apprendista deve raggiungere complessivamente il 100% del salario netto giornaliero, calcolato secondo il vigente contratto integrativo provinciale, al quale avrebbe diritto in normali condizioni di lavoro; l’integrazione dovrà essere calcolata sulla base della retribuzione di riferimento vigente al momento dell’infortunio.
Gli apprendisti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni, calcolati dall’inizio del periodo di assenza.
Nel caso di ripetute interruzioni del periodo di malattia, il diritto alla conservazione del posto di lavoro potrà essere fatto valere per un periodo massimo di 250 giorni nell’arco di due anni.
Ferie e permessi
Il diritto alle ferie per gli apprendisti è pari a 22 giornate lavorative, calcolate da lunedì a venerdì. Agli apprendisti spettano inoltre 4 giornate di permessi retribuiti in sostituzione delle quattro festività religiose soppresse. In caso di non godimento le giornate di permesso verranno retribuite.
Mensilità supplementari
A Natale (13esima) e il 30 aprile (14esima) vanno riconosciute le mensilità supplementari calcolate secondo i mesi effettivi di lavoro.
Trattamento di fine rapporto (T.F.R). e previdenza complementareGli apprendisti che hanno superato il periodo di prova possono aderire a un fondo previdenziale integrativo (al fondo regionale “Laborfonds” o a fondi previdenziali privati). Il contributo mensile del lavoratore è stabilito dal contratto collettivo, ma può essere anche definito individualmente. Oltre al contributo, dal momento dell’adesione si versa nel fondo anche la quota di trattamento di fine rapporto. Se il lavoratore sceglie di versare al “Laborfonds”, anche il datore di lavoro verserà per lui una quota mensile. L’entità di questa quota è stabilita dal contratto collettivo e ammonta attualmente all’1,2%. In ogni caso tutti i dipendenti, per cui anche gli apprendisti, devono decidere entro sei mesi dall’assunzione cosa fare con le quote di tfr maturate: possono essere versate – anche senza altri contributi – in un fondo previdenziale, oppure restare presso l’impresa per essere poi liquidate al termine del rapporto di lavoro.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo determinato che può essere risolto anticipatamente solo a determinate condizioni. In linea di massima vale il principio secondo cui un apprendista, durante il periodo di apprendistato, può cambiare azienda solo per motivi plausibili o previo accordo con il datore di lavoro.
La risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire per iscritto. Il termine di preavviso è di 30 giorni di calendario.
Situazioni particolari
Orario di lavoro: l’orario giornaliero dell’apprendista non deve superare le otto ore.
Lavoro straordinario: i minori di 18 anni non devono lavorare più di 39 ore alla settimana, gli apprendisti di età superiore a 18 anni possono effettuare lavoro straordinario (maggiorazione per lo straordinario a partire dalla 40esima ora settimanale: 32%).
Firme: anche per i minorenni ogni firma connessa al rapporto di lavoro ha piena efficacia di legge, (raccogliere informazioni prima di apporre la firma e in ogni caso richiedere copia del documento firmato).
Licenziamento: in linea di principio le aziende sono tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione. Il licenziamento di un apprendista è ammesso solo per giustificato motivo o per giusta causa. In caso di licenziamento ingiustificato l’apprendista ha facoltà di richiedere un indennizzo.


Se ti servono ulteriori informazioni
puoi rivolgerti ad un ufficio sindacale.
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