IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendistato nel settore alberghiero
Il rapporto di lavoro degli apprendisti nel settore alberghiero è disciplinato dalle seguenti norme:
disposizioni di legge generali relative a giovani ed apprendisti;
contratto collettivo nazionale del 20 febbraio 2010;
contratto integrativo provinciale del 29 novembre 2012.
Attenzione! Il 18/01/2014 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale esclusivamente per le aziende alberghiere, mentre per i pubblici esercizi (ristoranti, bar, mense, ecc.) valgono ancora le vecchie norme. Le differenze saranno indicate appositamente.
Figure professionali
In relazione alla formazione degli apprendisti vengono
individuate le seguenti aree:
area cucina/pasticceria
area servizi/Bar
area ufficio/reception
area Centro benessere/estetiste/parrucchiere
Durata dell’apprendistato
La durata dell’apprendistato è fissata con legge provinciale n. 12/2012, art. 2. Le estetiste e i parrucchieri hanno 48 mesi di durata e le altre figure professionali di cui sopra hanno 36 mesi di durata. La durata dell’apprendistato è ridotta di 1/6 se l’apprendistato viene svolto presso aziende di carattere stagionale.
Il contratto integrativo provinciale prevede il riconoscimento di crediti formativi per diplomi scolastici/qualifiche professionali conseguiti al di fuori dell’apprendistato e porta a una riduzione del periodo di apprendistato fino ad un massimo di 24 mesi.
In caso di assenza per maternità (astensione obbligatoria e/o congedo parentale), servizio civile, malattia o infortunio di durata superiore ad un mese, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.
Periodo di prova
Il periodo di prova va indicato per iscritto nel contratto di apprendistato e non può essere superiore a 25 giorni di effettivo lavoro (per aziende stagionali sono previsti 10 giorni lavorativi per i pubblici esercizi e 14 giorni per le aziende alberghiere).
Retribuzione
Per tutta la durata gli apprendisti sono inquadrati due livelli sotto a quello previsto per il lavoratore qualificato.
La base per il calcolo della retribuzione per gli apprendisti è rappresentata dalla retribuzione del livello di qualifica finale (di norma il 4° livello).
Per la frequentazione della scuola professionale non deve essere diminuita la retribuzione, comunque se l’apprendista dovesse ripetere l’anno scolastico professionale vengono garantite ma non retribuite le ore di recupero.
Pubblici esercizi
1° anno 55 % 831,98 € / mese
2° anno 80 % 1.210,52 € / mese
3° anno & ev. 4° anno 90 % 1.361,42 € / mese
Aziende alberghiere da aprile 2015
1° anno 55 % 861,10 €/ mese
2° anno 80 % 1.252,39 € / mese
3° anno & ev. 4° anno 90 % 1.408,94 € / mese
Aziende alberghiere da ottobre 2015
1° anno 55 % 870,70 € / mese
2° anno 80 % 1.266,47 € / mese
3° anno & ev. 4° anno 90 % 1.424,78 € / mese
La retribuzione oraria viene calcolata dividendo la retribuzione mensile per 172; la quota giornaliera è pari a 1/26 della retribuzione mensile.
Azienda a carattere stagionale
Per lavoro stagionale si intende un contratto di lavoro presso un’azienda, la quale ha un’interruzione dell’attività nel calendario annuale di 70 giorni consecutivi, oppure 120 giorni in periodi alternati. Le aziende stagionali sono obbligate a provvedere all’occupazione dell’apprendista per tutto il periodo stagionale. L’apprendista ha inoltre il diritto di continuare l’apprendistato presso la stessa azienda, se lo richiede per iscritto all’azienda entro il termine di 60 giorni, dopo fine stagione. Agli apprendisti assunti presso aziende a carattere stagionale le ore di insegnamento vengono pagate alla conclusione del rapporto di servizio. L’incidenza per la frequenza delle dieci settimane di scuola professionale è fissata nel 18,50% delle spettanze contrattuali (retribuzione mensile, 13esima e 14esima mensilità, permessi e ferie).
Gli apprendisti stagionali ricevono un compenso addizionale dell’8%, calcolato sulla somma tra paga base, contingenza ed elemento provinciale. Esso incide su tutti gli istituti contrattuali (13esima, 14esima, straordinari, ferie, ecc.).
Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro settimanale è di 40 ore. Per gli apprendisti minorenni, l’orario giornaliero non può superare le 8 ore. Inoltre, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Ogni assenza per malattia va documentata mediante certificato rilasciato dal medico di base. L’apprendista ha diritto dal 1° al 180esimo giorno al pagamento della retribuzione nella misura del 100% (viene pagato direttamente dall’azienda).
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non vanno certificati dal medico di base ma dall’ospedale, che fornisce anche l’assistenza medica; il medico di base può solo prolungare il periodo di inabilità lavorativa. L’azienda è tenuta ad integrare l’indennità corrisposta dall’INAIL per raggiungere i 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica dell’apprendista.
Ferie e permessi
Le ferie annuali spettano nella misura di 26 giorni (1 settimana = 6 giorni). Inoltre, all’apprendista spettano annualmente 104 ore di permesso retribuite in sostituzione delle 4 festività religiose soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro.
Domeniche e giornate festive
Se il giorno di riposo non cade di domenica, l’apprendista percepisce un aumento del 10% all’ora per il lavoro domenicale. Per quanto riguarda il lavoro svolto durante giorni festivi – oltre allo stipendio normale – queste ore vengono retribuite con la maggiorazione del 20%.
Mensilità supplementari
A dicembre (Tredicesima) ed in giugno (Quattordicesima) vanno riconosciute le mensilità supplementari, il cui ammontare viene calcolato in rapporto ai giorni di lavoro (calcolati in 26esimi) effettivamente prestati. Dal 1° gennaio 2013 è possibile la corresponsione con cadenza mensile la tredicesima e quattordicesima mensilità (solo per le aziende stagionali). Tale scelta dovrà risultare da atto scritto.
Vitto e alloggio
Per le pause per pranzo e cena sono previsti 30 minuti di pausa, che non vengono considerate come ore di lavoro se l’apprendista le può usufruirne senza interferenze. Per la colazione vale la stessa considerazione calcolando il tempo di 15 minuti, se viene consumata dopo l’inizio dell’orario di lavoro.
Per il vitto e l’alloggio vengono calcolati i seguenti importi convenzionali da detrarre:
Pubblici esercizi: Pubblici esercizi: per pasto 0,70 €
Aziende alberghiere: per pranzo/cena 0,90 €; colazione 0,16 €; alloggio 1,00 €
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare
Tutti gli apprendisti maturano il T.F.R. durante il periodo di formazione che consiste in circa una mensilità per un anno lavorativo. Entro 6 mesi dalla data di assunzione ogni apprendista deve decidere sul proprio T.F.R. e può aderire ad un fondo pensione complementare. Se l’apprendista aderisce a ”Laborfonds” e decide di destinare, in aggiunta al T.F.R. anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari allo 0,55% della retribuzione.
Assistenza sanitaria integrativa
Sindacati e associazioni datoriali hanno istituito per i lavoratori dipendenti nel settore del turismo due Fondi per l’assistenza sanitaria integrativa: “Fast“ per le imprese del settore alberghiero e “Fondo Est“ per il settore dei pubblici esercizi. Le aziende sono obbligate ad iscrivere i propri dipendenti ai fondi in questione e versare i relativi contributi. I lavoratori hanno in tal modo la possibilità di usufruire gratuitamente di determinate prestazioni mediche, fornite da medici o istituti convenzionati con i Fondi, oppure chiedere il rimborso delle spese corrispondenti.Ulteriori informazioni in proposito le potete trovare sui siti Internet dei Fondi (www.fondoest.it oppure www.fondofast.it) e presso le organizzazioni sindacali.
Risoluzione del rapporto di apprendistato
Date le caratteristiche particolari del contratto di apprendistato, la risoluzione anticipata dovrebbe avvenire solo per motivi di particolare valenza o in accordo con il datore di lavoro. La risoluzione del contratto di apprendistato deve avvenire per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il periodo di preavviso è di 15 giorni di calendario che decorrono da qualunque giorno del mese.
Anche al termine del contratto di apprendistato deve essere rispettato il preavviso sia dal datore di lavoro sia dall’apprendista. Durante il periodo di preavviso trova comunque applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Le aziende sono di norma tenute a garantire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione. Il licenziamento di un apprendista è ammesso solo per giustificato motivo o giusta causa. In caso di licenziamento ingiustificato, l’apprendista ha facoltà di richiedere un indennizzo.
Situazioni problematiche
Riposo settimanale: Anche in periodi di lavoro intensivo è da considerarsi indispensabile.
Lavoro straordinario: I ragazzi di età compresa tra 15 e 16 anni non devono lavorare più di 35 ore alla settimana, i ragazzi di età tra 17 e 18 anni non devono lavorare più di 40 ore, gli apprendisti di età superiore a 18 anni non più di 44 ore (maggiorazione per lavoro straordinario a partire dalla 41° ora settimanale: 30%).
Lavoro notturno: Il lavoro notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato agli apprendisti minorenni.
Orario flessibile: L’orario di 40 ore settimanali può essere superato per brevi periodi, se viene concesso il recupero entro 3 mesi; comunque l’orario di lavoro di 8 ore giornaliere e l’obbligo del giorno di riposo settimanale rimangono in vigore.
Firma: Anche per gli apprendisti minorenni ogni firma connessa al rapporto di lavoro ha valore di legge (prima della firma sarebbe opportuno informarsi bene riguardo al contratto e farsi dare sempre una copia).
Pagamento dello stipendio: Deve avvenire ogni fine mese (al massimo entro il 6° giorno del mese successivo). Con lo stipendio l’apprendista ha anche il diritto di ricevere la busta paga.


Se ti servono ulteriori informazioni
puoi rivolgerti ad un ufficio sindacale.
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