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12. Maternità e paternità
Durante la gravidanza e il primo periodo di maternità la donna gode di particolari tutele e diritti regolamentati dalla legge n. 53/2000:
Dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino vige il divieto di licenziamento. Sarebbe pertanto opportuno inviare il prima possibile con raccomandata il certificato medico al datore di lavoro, in ogni caso prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro.
Il congedo obbligatorio per maternità comprende i due mesi antecedenti alla presunta data del parto e i primi tre mesi dopo il parto. Per tale periodo è prevista un’indennità economica pari all’80% della retribuzione da parte dell’INPS che in alcuni settori viene integrata dal datore al lavoro fino al 100% della retribuzione. In caso di parto prematuro spettano sempre cinque mesi pieni e in casi eccezionali anche di più.
Il congedo di maternità deve essere anticipato – con autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro – su richiesta della donna incinta in presenza di complicazioni subentrate durante la gravidanza o per lavori pesanti.
Il congedo parentale è un’astensione facoltativa dal lavoro che può essere usufruita da entrambi i genitori per l’educazione del proprio figlio e che il datore di lavoro è obbligato a concedere in ogni caso. Se il congedo parentale viene usufruito da un solo genitore esso ammonta complessivamente a sei mesi, entrambi i genitori hanno invece diritto a dieci mesi. Se il padre usufruisce di almeno tre mesi riceve in aggiunta un altro mese. In tal caso entrambi i genitori hanno diritto complessivamente a undici mesi di congedo.
Al padre spetta inoltre obbligatoriamente un giorno di congedo nei primi cinque mesi di vita del bambino che possono essere aumentati facoltativamente fino a quattro giorni.
- In presenza di un solo genitoresono previsti dieci mesi di congedo.

- I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali.
Recentemente è stata prevista una gestione più flessibile del congedo parentale per permettere ai genitori di conciliare meglio le esigenze famigliari e l’attività professionale: ora per legge è possibile usufruire del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino (prima era l’ottavo) e godere del congedo anche a ore. Inoltre è prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time contemporaneamente al congedo parentale. Il part-time non può superare il 50% dell’orario di lavoro; l’opzione è usufruibile una sola volta.• Sono stati inoltre ridotti i termini di preavviso: per l’usufrutto a giorni sono prescritti 5 giorni, per l’usufrutto a ore solo due giorni.
Cambia inoltre l’indennità economica erogata durante il congedo parentale: fino al sesto anno di vita del bambino i genitori ricevono il 30% della retribuzione. Dal sesto anno in poi non è prevista alcuna retribuzione durante il congedo parentale.
Alla madre spettano durante il primo anno di vita del bambino per ogni giornata di lavoro fino a due ore di riposo retribuito. Tali riposi possono essere anche suddivisi tra i genitori o essere concessi al padre se la madre vi rinuncia. In caso di parto plurimo il diritto al riposo si raddoppia.
Attenzione: il diritto alle ore di riposo decade se nel primo anno di vita del bambino il congedo parentale viene goduto in forma di rapporto di lavoro a part-time.
In caso di malattia del bambino entrambi i genitori hanno diritto ad aspettativa non retribuita: fino al terzo anno di vita del bambino in misura illimitata, dopodiché ogni genitore ha diritto a cinque giorni di lavoro all’anno fino al compimento del 12esimo anno di vita.
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