IPL - Agenda Apprendisti

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2. Obbligo scolastico e obbligo formativo
In Italia, in base alla Legge n. 296/2006, i ragazzi hanno l’obbligo di frequentare la scuola per almeno 10 anni; dopo la fine della scuola secondaria di 1° grado (scuola media), quindi, l’obbligo scolastico permane per ulteriori 2 anni.
I due anni obbligatori possono essere assolti presso una scuola superiore o professionale ma a partire dall’inizio del 10° anno dell’obbligo si può intraprendere l’apprendistato. Prima dell’inizio dell’eventuale periodo di apprendistato, lo studente deve aver completato un 9° anno dell’obbligo scolastico. Un altro presupposto per la conclusione di un contratto di apprendistato è quello di essere in possesso del diploma di scuola media (scuola secondaria di 1° grado).
I giovani che completano il 10° anno della scuola dell’obbligo sotto forma di apprendistato devono comunque essere in possesso di un contratto di apprendistato già prima del 1° settembre.
Dopo i 10 anni della scuola dell’obbligo, ogni studente ha il diritto e il dovere di seguire un ulteriore percorso formativo fino al 18esimo anno di età e/o fino al conseguimento di un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale anche prima del compimento del 18esimo anno di età. L’obbligo formativo può essere assolto anche in forma di apprendistato.
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