IPL - Agenda Apprendisti

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1. Il rapporto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è una particolare tipologia di rapporto di lavoro regolamentata dalla legge provinciale del 4 luglio 2012 n.12 “ordinamento dell´apprendistato” e dai contratti collettivi. Gli apprendisti sono giovani che, in virtù di un contratto scritto di apprendistato, sono occupati in un’azienda autorizzata alla formazione degli apprendisti. Una copia del contratto di apprendistato deve essere consegnata all‘apprendista all’inizio del rapporto e l’azienda si impegna a impartire all’apprendista, entro la conclusione del contratto di apprendistato, tutte le conoscenze pratiche e le competenze necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro.
Possono usufruire di un contratto di apprendistato i giovani che, al momento dell’assunzione abbiano compiuto i 15 anni di età e non abbiano superato i 25.
Il contratto di apprendistato prevede inoltre un periodo di prova concordato tra il datore di lavoro e l’apprendista (di norma della durata di 4-6 settimane, ma comunque non superiore alla durata prevista dai contratti collettivi di categoria). Durante questo periodo sia l’azienda responsabile della formazione, sia l’apprendista, hanno la facoltà di risolvere il contratto senza alcun obbligo di motivazione e di preavviso.
La frequenza obbligatoria della scuola professionale, con cadenza settimanale o con frequenza a blocchi, è considerata a tutti gli effetti come orario di lavoro e deve essere come tale retribuita. Le ore di apprendistato effettuate nell’ambito dello stesso percorso professionale in aziende diverse sono conteggiate in maniera cumulativa, anche in caso di interruzione dell’apprendistato.
Il contratto di apprendistato può essere rescisso da una delle due parti coinvolte in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali previsti. La risoluzione del contratto di apprendistato può essere inoltre determinata anche da altri motivi (trasferimento della sede di lavoro, cambio di domicilio, problemi di salute insorti a causa delle attività svolte, ecc).
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