IPL - Agenda Apprendisti

IPL - Agenda Apprendisti

|


Archivio

Apprendisti panificatori e pasticceri
Il rapporto di lavoro degli apprendisti panificatori e pasticceri è disciplinato:

dalle disposizioni di legge generali per giovani apprendisti,
dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
dalla legge provinciale per la provincia di Bolzano dal 4 luglio 2012 “contratto per l’apprendistato” Alto Adige e
dall’accordo tra industria e artigianato.
Profili professionali - apprendisti
Panificatori e pasticceri
Durata dell’apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato è pari a 36 mesi per tutti gli apprendisti panificatori e pasticceri.
Retribuzione
Dal 1° dicembre 2010, ai fini del calcolo della retribuzione per l’apprendista si considera la retribuzione lorda prevista per la categoria A2 (1.399,68 €) nella seguente misura:
Contratto stipulato
prima dell’11/07/2012
Contratti stipulati dopo l’11/07/2012:
1° anno 50 % 1° semestre 40 %
2° anno 60 % 2° semestre 45 %
3° anno 75 % 3° semestre 50 %
4° semestre 60 %
3° anno 80 %
La retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile degli apprendisti per 173. Le ore di lezione frequentate presso la scuola professionale vengono normalmente retribuite, anche se si tratta di corsi a blocchi. In caso di positiva conclusione del periodo di apprendistato, l’apprendista è inquadrato nella categoria A2.
Periodo di prova
La necessità di un eventuale periodo di prova deve essere indicata nel contratto di apprendistato e può riguardare al massimo 30 giornate lavorative effettive.
Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali, l’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali ripartite su 6 giornate. L’orario deve essere affisso in azienda in posizione ben visibile e deve prevedere un giorno di riposo settimanale.
Malattia e infortuni extra-professionali
Contratti stipulati prima dell’11/07/2012

In caso di malattia uguale o inferiore a 7 giorni, vengono retribuiti solo il 2° e il 3° giorno. Se la malattia si protrae per più di 7 giorni, gli apprendisti percepiscono, a partire dal 4° giorno di malattia, il 50% della retribuzione dall’INPS e a partire dal 7° giorno l’integrazione da parte del datore di lavoro.

Contratti stipulati dopo l’11/07/2012

Dal primo al 180esimo giorno l’apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortuni
Contratti stipulati prima dell’11/07/2012

In caso di infortunio sul lavoro l’apprendista percepisce per il giorno dell’infortunio un’indennità pari al 100% della normale retribuzione e al 60% per il 2° e il 3° giorno. Se il periodo di convalescenza successivo all’infortunio si protrae per più di 7 giorni, l’apprendista percepisce - oltre all’indennità INAIL - un sussidio della Cassa integrativa proporzionale alla retribuzione che gli spetta in quanto apprendista. La retribuzione corrisposta nel periodo di assenza per infortunio sul lavoro non può in ogni caso eccedere la normale retribuzione prevista per gli apprendisti.

Contratti stipulati dopo l’11/07/2012

In caso d’infortunio sul lavoro, all’apprendista spetta il 100% della retribuzione netta mensile fino al 180esimo giorno.
Ferie e permessi
A tutti i dipendenti del settore spettano ferie annuali nella misura di 26 giornate lavorative. Le ferie maturano nella misura di un dodicesimo ogni mese, computandosi le frazioni di mese superiori a 15 giorni come mese intero. Inoltre i dipendenti hanno diritto a permessi retribuiti nella seguente misura annuale:
4 giorni di riposo per le 4 festività soppresse;
28 ore a titolo di riduzione dell’orario lavorativo.
Mensilità supplementare
Gli apprendisti hanno diritto alla 13esima mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre e alla 14esima mensilità che matura entro il 1o luglio. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come mese intero.
Premio di produttività
Con la retribuzione di marzo, a tutti i dipendenti in servizio alla data dell’1 marzo viene corrisposto un premio annuale nella misura di 0,16 € per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata nell’anno precedente. Per gli apprendisti, tale premio è calcolato in proporzione alla retribuzione loro spettante in qualità di apprendisti nel mese di erogazione del premio stesso.
Esempio: se un apprendista ha prestato in corso d’anno 500 ore effettive di lavoro e a marzo dello stesso anno percepisce una retribuzione pari al 75% della retribuzione lorda prevista per la categoria A2, avrà diritto al 75% del premio.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Durante il periodo di apprendistato un apprendista ha la facoltà di passare ad altra azienda del medesimo settore solo in presenza di un motivo di particolare valenza o con il consenso dell’azienda.
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di 15 giorni di calendario.
Abbigliamento professionale
I dipendenti ricevono dall’azienda, ogni anno e a titolo gratuito, il seguente abbigliamento professionale: 2 paia di calze (un paio lunghe e un paio corte), 2 magliette, un camice, 2 copricapo.
Trattamento di fine rapporto e pensione complementare
Come spiegato nella sezione relativa alla pensione complementare, anche gli apprendisti hanno la facoltà di iscriversi a un fondo pensione complementare. Qualora un apprendista decida di aderire a un fondo pensione complementare, l’intero trattamento di fine rapporto viene versato in tale fondo.
Se l’apprendista è occupato presso un’azienda artigianale e sceglie per la sua pensione complementare “Laborfonds”, anche il datore di lavoro vi versa per il lavoratore il contributo previsto dal contratto collettivo pari all’1%. Altrimenti il trattamento di fine rapporto rimane presso l’azienda e viene erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. Anche i lavoratori appartenenti ad aziende aderenti ad ASSIPAN possono iscriversi al “Laborfonds”; tuttavia tale contratto non prevede il versamento di alcun contributo a carico del datore di lavoro (si veda anche il capitolo sulla pensione complementare).
Casi particolari
Licenziamenti: Ai sensi della Legge Provinciale n. 30/1981, può essere convocata una commissione di conciliazione che si occupi delle singole controversie. Le aziende sono fondamentalmente tenute a concedere a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere il proprio percorso formativo, a meno che il licenziamento non sia intervenuto per validi o giustificati motivi.
Firme: Qualsiasi firma apposta in relazione al rapporto di lavoro ha valore anche per i minorenni (informarsi prima di firmare e in ogni caso farsi consegnare copia del documento sottoscritto).

Se ti servono ulteriori informazioni puoi rivolgerti ad un ufficio sindacale.
Werbeanzeigen: