IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendisti nel settore metalmeccanico dell’industria
Il contratto di lavoro degli apprendisti del settore metalmeccanico dell’industria è regolato:

dalle norme di legge per i giovani e gli apprendisti in generale,
dal contratto collettivo nazionale di lavoro e
dal contratto per gli apprendisti per l’Alto Adige.
Durata e retribuzione
Contratto stipulato prima dell’11/07/2012
Durata Retribuzione
La durata dell’apprendistato è fissata in 3 anni ad esclusione dell’installatore di impianti termo-sanitari, per il quale c’è la possibilità di prolungare l’apprendistato di un anno. 1° anno 50 %
2° anno 65 %
3° anno 75 %
dal 4° anno 80 %
Contratto stipulato dopo l’11/07/2012
armaiolo, tornitore, galvanizzatore, tecnico per elettrodomestici, vetraio
3 anni 1° semestre 40 %
2° semestre 45 %
3° semestre 50 %
4° semestre 60 %
3° anno 80 %
tecnico per ascensori, lattoniere edile ed artistico, elettromeccanico, elettrotecnico, elettronico, meccanico per cicli, meccanico di precisione, bruciatorista, orafo e argentiere, installatore di impianti termo sanitari, frigorista, tecnico di impianti funiviari, disegnatore tecnico per impianti, orologiaio, carrozziere, tecnico d´auto, fabbro artistico, tecnico della comunicazione, meccanico per macchine agricole, congegnatore meccanico, meccatronico, magnano, fabbro, attrezzista.
4 anni 1° semestre 40 %
2° semestre 45 %
3° semestre 50 %
4° semestre 60 %
3° anno 80 %
4° anno 85 %
Se il periodo d’apprendistato termina durante un anno scolastico, si prolunga fino al termine dell’anno scolastico.
Se l’apprendista della scuola professionale non viene trasferito nella classe successiva o non viene ammesso al esame, il periodo d’apprendista si prolunga di un anno.
Periodo di prova
L’eventuale periodo di prova va indicato per iscritto nel contratto di apprendistato (30 giorni lavorativi).
Retribuzione
La base per il calcolo della retribuzione dell’apprendista è il compenso lordo previsto per gli operai del 3° livello.
Dal 1° gennaio 2014 il compenso lordo previsto ammonta a 1.545,50 € al mese.
Dal 1° gennaio 2015 il compenso lordo previsto ammonta a 1.588,63 € al mese.La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per 173; la retribuzione giornaliera ammonta a 1/26.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Ogni assenza per malattia va documentata mediante certificato rilasciato dal medico curante.

Contratti stipulati prima dell’11/07/2012

Dal primo al 180esimo giorno l´apprendista percepisce il 100% della retribuzione.

Contratti stipulati dopo l’11/07/2012

Dal primo al 180esimo giorno l´apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non vanno certificati dal medico di base ma dall’ospedale, che fornisce anche l’assistenza medica; il medico di base può soltanto prolungare il periodo di inabilità lavorativa. In caso di infortunio sul lavoro, l’apprendista percepisce il 100 % della retribuzione mensile fino al 180esimo giorno d’infortunio.
Ferie e permessi
Agli apprendisti di età inferiore ai 16 anni spettano 30 giorni di calendario come ferie. Apprendisti maggiori di 16 anni hanno diritto a 4 settimane di ferie all’anno.
Inoltre ciascun apprendista matura per ogni anno di servizio i seguenti permessi retribuiti:
32 ore per le festività religiose soppresse,
72 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro.
In totale, quindi, 104 ore di permesso di cui 56 ore possono essere fruite collettivamente e le rimanenti 48 ore possono essere godute individualmente.
Mensilità supplementari
Prima di Natale gli apprendisti percepiscono una retribuzione supplementare a titolo di gratifica natalizia nella misura di 173 ore per anno completo di servizio. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, la gratifica natalizia ammonterà a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati in azienda.
Risoluzione del rapporto d’apprendistato
Durante il periodo d’apprendistato un apprendista può cambiare azienda all’interno dello stesso settore solo per motivi di particolare valenza o in accordo con l’azienda. Le dimissioni devono avvenire per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento osservando il periodo di preavviso di 10 giorni di calendario (per i contratti stipulati dopo l’11/07/2012 il preavviso durerà 15 giorni). Le aziende sono tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione.
Trattamento di fine rapporto e pensione integrativa
Entro 6 mesi dalla data di assunzione ogni apprendista deve decidere sul proprio TFR e può aderire ad un fondo pensione complementare. Se l’apprendista aderisce a ”Laborfonds” e decide di destinare, in aggiunta al TFR anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari al 1,2% della retribuzione (si veda anche il capitolo sulla pensione complementare).
Indumenti di lavoro
Per lavori particolarmente imbrattanti il datore di lavoro mette a disposizione per i dipendenti indumenti protettivi.

Per ulteriori informazioni rivolgiti a un ufficio delle organizzazioni sindacali.
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