Il contratto di lavoro degli apprendisti del settore
metalmeccanico artigianato è regolato:
da norme di legge per i giovani e gli apprendisti in genere;
dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
dai contratti integrativi provinciali;
dal contratto per l’apprendistato in Alto Adige.
L’eventuale periodo di prova va indicato per iscritto nel contratto di apprendistato (30 giorni lavorativi).
Retribuzione
La base per il calcolo dello stipendio dell’apprendista è rappresentata dal compenso lordo previsto per gli operai di 5° livello.
Retribuzione (lorda) dal 1° giugno 2013: 1.470,88 €.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile dell’apprendista per 173. La quota giornaliera è pari ad 1/26 della retribuzione mensile.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale è di 40 ore ed è ripartito normalmente in 5 giornate (da lunedì a venerdì) di 8 ore ciascuna.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Ogni assenza per malattia deve essere documentata mediante certificato rilasciato dal medico curante.
Contratti stipulati prima dell’11/07/2012
Dal 1° al 20esimo giorno di malattia all’apprendista spetta un’indennità del 45% della retribuzione netta mensile. In caso di malattia con durata fino a 7 giorni, i primi tre giorni non vengono retribuiti. Dal 21° al 180esimo giorno di malattia l’indennità è pari al 30% della retribuzione netta mensile. In aggiunta l’INPS paga dal 4° al 20esimo giorno di malattia un’indennità pari al 50% e dal 21esimo al 180esimo giorno di malattia un’indennità pari al 66,66%.
Contratti stipulati dopo l’11/07/2012
Dal primo al 180esimo giorno l’apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non vanno certificati dal medico di base, ma dall’ospedale, che fornisce anche l’assistenza medica; il medico di base può solo prolungare il periodo di inabilità lavorativa. In caso d’infortunio sul lavoro, all’apprendista spetta il 100% della retribuzione netta mensile.
Ferie e permessi
Agli apprendisti di età inferiore ai 16 anni spettano per legge ferie nella misura di 30 giorni di calendario per anno di servizio. Gli apprendisti che abbiano almeno 16 anni hanno diritto a 4 settimane (160 ore) di ferie all’anno. Inoltre ciascun apprendista matura per ogni anno di servizio i seguenti permessi retribuiti:
32 ore per le festività soppresse;
16 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro.
Mensilità supplementari
Prima di Natale gli apprendisti ricevono una retribuzione supplementare a titolo di gratifica natalizia, nella misura di 173 ore per anno di servizio. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, la gratifica natalizia ammonterà a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato in azienda.
Risoluzione del rapporto d’apprendistato
Durante il periodo d’apprendistato un apprendista può cambiare azienda all’interno dello stesso settore solo per motivi di particolare valenza o in accordo con l’azienda. Le dimissioni devono avvenire per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il periodo di preavviso è di 6 giorni lavorativi (per i contratti stipulati dopo l’11/07/2012 il preavviso durerà 15 giorni). Le aziende sono tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione.
Trattamento di fine rapporto e pensione integrativa
Gli apprendisti che hanno portato a buon fine il periodo di prova possono aderire ad un fondo di pensione integrativo (Laborfonds regionale o fondo pensionistico privato). L’importo minimo mensile a carico del lavoratore/della lavoratrice del settore dell’artigianato metalmeccanico è pari all’1%, ma è possibile prevedere una quota maggiore. Se si aderisce a “Laborfond”, l’azienda versa un importo mensile che in base alle norme del contratto della categoria è fissato all’1%. Tutti gli apprendisti maturano il TFR durante il periodo di formazione che consiste in circa una mensilità per un anno lavorativo. Entro 6 mesi dalla data di assunzione ogni apprendista deve decidere sul proprio TFR e può aderire ad un fondo pensione complementare. Se l’apprendista aderisce a ”Laborfonds” e decide di destinare, in aggiunta al TFR anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari all’1% della retribuzione.
Indumenti di lavoro
Per lavori particolarmente imbrattanti, il datore di lavoro mette a disposizione per i dipendenti indumenti protettivi.
Se ti servono ulteriori informazioni puoi rivolgerti ad un ufficio sindacale.