L’impiego degli apprendisti nel settore del legno dell’industria è regolata:
dalle disposizioni di legge per gli apprendisti e i giovani più in generale,
dal contratto collettivo di stato del 28 maggio 2008,
dalla legge provinciale del 4 luglio 2012 n.12 “ordinamento dell’apprendistato” e
dal accordo provinciale tra industria e artigianato.
L’apprendistato può essere prorogato fino alla fine dell’anno scolastico se dovesse terminare durante l’anno scolastico.
L’eventuale periodo di prova va indicato per iscritto nel contratto di apprendistato (30 giorni lavorativi).
Retribuzione
Le ore di insegnamento sono considerate come ore di lavoro e sono pagati come tali. Base per il calcolo del salario d’apprendista è la retribuzione lorda della categoria AE2 (dal 1° maggio 2014 € 1.507,92 lordi al mese). Per calcolare la retribuzione oraria, il salario mensile viene diviso per il 174.
Orario di lavoro
40 ore settimanali, suddivise in 5 giorni.
Malattia e infortunio non sul lavoro
L’assenza viene giustificata con il certificato medico di cura.
Contratti stipulati prima dell’11/07/2012
I primi 5 giorni sono considerati come un periodo di attesa (senza malattia). Dal 6o a 21esimo giorno l’indennità di malattia (pagato direttamente dal datore di lavoro) ammonta al 40% e dal 22esimo fino al 180esimo (massimo) giorno ammonta al 80% dello stipendio.
Contratti stipulati dopo l’11/07/2012
Dal primo al 180esimo giorno l´apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
L’Infortunio sul lavoro viene curato e certificato dall’ospedale; il medico può aumentare la disabilità, se necessario. L’azienda ha l’obbligo di integrare la compensazione di incidente dell’Istituto INAIL al 100% del salario.
Vacanza – permessi retribuiti
Il congedo annuale è di 4 settimane (160 ore). Per gli adolescenti fino a 16 anni sono in vigore le disposizioni più favorevoli della legge sulla protezione della gioventù, che prevedono 30 giorni di ferie.
Permessi retribuiti:
32 ore per la sostituzione delle feste religiose abolite • 56 ore di riduzione annua
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
Gli apprendisti che hanno completato con successo il periodo di prova possono iscriversi al fondo pensione complementare. Se l’apprendista si decide per il Laborfond (fondo complementare regionale), il datore di lavoro paga per il dipendente una quota mensile che è determinata dal contratto collettivo ed è attualmente 1,2% (vedi anche capitolo: la pensione complementare).
13esimo salario mensile, del rapporto di lavoro
Con lo stipendio di dicembre, viene pagata una mensilità aggiuntiva in proporzione ai mesi lavorati.
Cessazione dal contratto
Il periodo di preavviso dal rinnovo del contratto collettivo del 28/05/2008 è di 14 giorni di calendario (per i contratti stipulati dopo l’11/07/2012 il preavviso durerà 15 giorni). Le aziende sono, in linea di principio, tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione.
Se ti servono ulteriori informazioni puoi rivolgerti ad un ufficio sindacale.