IPL - Agenda Apprendisti

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Apprendisti nel settore del legno artigianato
L’impiego degli apprendisti nel settore del legno artigianato è regolato:
dalle disposizioni di legge per gli apprendisti e i giovani in generale,
dal contratto collettivo nazionale,
dalla legge provinciale del 4 luglio 2012 n.12 “Ordinamento dell’apprendistato”
dall’accordo provinciale tra industria e artigianato.
Durata e retribuzioni per gli apprendisti che
hanno stipulato un contratto prima dell’11/07/2012
Durata Retribuzioni
Attività professionale di alto contenuto
Bottaio, falegname, tornitore in legno,
tappezziere-arredatore tessile, pellicciaio, fabbricante
di strumenti a fiato in ottone, restauratore
60 mesi 1° anno 45 %
2° anno 55 %
3° anno 63 %
4° anno 88 %
5° anno 90 %
Scultore (legno, pietra, ornamenti), scultore d’ornamento,
scultore in legno, organaro
60 mesi 1° anno 20 %
2° anno 30 %
3° anno 45 %
4° anno 60 %
5° anno 90 %
Attività professionale di moderato contenuto
Segantino, intagliatore a macchina, cestinaio
40 mesi 1° semestre 45 %
2° semestre 55 %
2° anno 63 %
3° anno 85 %
Attività professionale di basso contenuto
Produzione di imballaggi, longheroni e contenitori
24 mesi 1° semestre 45 %
2° semestre 55 %
2° anno 75 %
Durata e retribuzioni per gli apprendisti che
hanno stipulato un contratto dopo l’11/07/2012
Durata Retribuzioni
Bottaio, falegname, tornitore in legno,
tappezziere-arredatore tessile, pellicciaio, fabbricante
di strumenti a fiato in ottone, restauratore
3 anni 1° semestre 40 %
2° semestre 45 %
3° semestre 50 %
4° semestre 60 %
3° anno 80 %
falegname, scultore d’ornamento, orafo,
policromatore, intagliatore in legno
4 anni 1° semestre 40 %
2° semestre 45 %
3° semestre 50 %
4° semestre 60 %
3° anno 80 %
4° anno 85 %
Se l’apprendistato termina nel corso dell’anno scolastico, sarà prorogato fino alla fine dell’anno scolastico in corso.
Periodo di prova
L’eventuale periodo di prova va indicato per iscritto nel contratto di apprendistato (30 giorni lavorativi).
Retribuzione
Base per il calcolo dello stipendio è la retribuzione lorda della categoria apprendista „D“ (dal 1° aprile 2014 1.448,23 €).
Le ore di scuola sono riconosciute e quindi retribuite come ore lavorate. Per calcolare il salario orario, si divide il salario mensile per 174.
Orario di lavoro
40 ore settimanali, suddivise su 5 giornate; se l’orario viene distribuito su 6 giorni settimanali, per le ore lavorate di sabato spetta una maggiorazione dell’8%.
Malattia e infortunio extraprofessionale
L’assenza viene giustificata dal medico di base.

Contratti stipulati prima dell’11/07/2012

Dal 4° al 20° giorno di malattia l’indennità di malattia ammonta al 50% e dal 21° al 180° giorno al 66,66%. Se la malattia dura più di 7 giorni, i primi 3 giorni vengono retribuiti al 100% dello stipendio.

Contratti stipulati dopo l’11/07/2012

Dal primo al 180° giorno l’apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia supera i 7 giorni di calendario verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
L’infortunio sul lavoro viene certificato dall’ospedale; il medico di base può estendere la disabilità, se necessario. L’azienda ha l’obbligo di integrare l’indennità di infortunio dell’INAIL fino al 100% della retribuzione spettante per il periodo di assenza.
Ferie – ore retribuite
Le ferie annuali ammontano a 4 settimane (160 ore); per gli adolescenti fino ai 16 anni si applicano le disposizioni di maggior favore sulla protezione dei giovani che prevedono 30 giorni di calendario. Inoltre al personale del legno artigianato spettano le seguenti ore di permesso:
32 ore in sostituzione di festività religiose abolite;
16 ore come riduzione dell’orario di lavoro.
13esima mensilità
Prima di Natale viene liquidata un’ulteriore retribuzione mensile.
Cessazione del contratto
Il periodo di preavviso va da 6 a 21 giorni. Durante l’apprendistato il contratto può essere risolto soltanto in comune accordo con l’azienda per passare a un’altra impresa con la stessa qualifica o per giusta causa. Per i contratti stipulati dopo l’11/07/2012 il preavviso durerà 15 giorni. Le aziende sono, in linea di principio, tenute a fornire a tutti gli apprendisti la possibilità di concludere la propria formazione.
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
L’apprendista che ha superato con successo il periodo di prova può iscriversi al fondo di pensione complementare (fondo regionale Laborfonds o fondi di pensione privati). L’importo minimo mensile del dipendente è 1% che può arrivare fino ad un massimo del 10%. Se il dipendente sceglie di aderire al Laborfonds, il datore di lavoro paga anche un contributo per il dipendente che è determinato dal contratto collettivo e ammonta attualmente all’1% (si veda anche il capitolo sulla pensione complementare).
Casi particolari
Lavoro straordinario
I giovani dai 15 ai 18 anni possono lavorare al massimo 40 ore a settimana, gli apprendisti maggiorenni al massimo 44 (maggiorazione per lavoro straordinario a partire dalla 41esima ora settimanale: 28 %).
Firme
Anche per i minori ogni firma effettuata nell’ambito del rapporto di lavoro ha piena efficacia (prima di firmare raccogli le informazioni necessarie e richiedi in ogni caso una copia del documento firmato).
Licenziamenti
Le aziende sono per principio obbligate a permettere a tutti gli apprendisti di portare a termine la loro formazione.

Se ti servono ulteriori informazioni puoi rivolgerti ad un ufficio sindacale.
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