Il rapporto di lavoro degli apprendisti nel settore della grafica artigianale è disciplinato:
dalle disposizioni di legge generali per giovani apprendisti;
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore dal 01/01/2013 al 31/12/2015;
dalla legge provinciale del 4 luglio 2012 n.12 “ordinamento dell’apprendistato”;
dal accordo provinciale tra industria e artigianato.
Le ore di lezione frequentate presso la scuola professionale sono considerate ore di lavoro e sono come tali retribuite. Ai fini del calcolo della retribuzione per l’apprendista si considera la retribuzione lorda prevista per il 5° livello operai qualificati, dal 1° giugno 2014 1.283,49 €.
Profili
professionali |
Durata dell’apprendistato |
Retribuzione |
|
Contratti
stipulati
prima dell’
11/07/2012 |
Contratti stipulati
dopo l’11/07/2012 |
Contratti
stipulati
prima
dell’11/07/2012 |
Contratti
stipulati
dopo
l’11/07/2012 |
Legatore |
36 mesi |
36 mesi |
1° anno45%
2° anno 55%
3° anno 75% |
1° sem. 40%
2° sem. 45%
3° sem. 50%
4° sem. 60%
3° anno 80% |
Allestitore |
48 mesi |
36 mesi |
1° anno 45%
2° anno 55%
3° anno 75%
4° anno 93% |
1° sem. 40%
2° sem. 45%
3° sem. 50%
4° sem. 60%
3° anno 80% |
Fotografo
(II. categoria
- metalmeccanici) |
36 mesi |
48 mesi |
1° sem. 45%
2° sem. 55%
2° anno 67%
3° anno 93% |
1° sem. 40%
2° sem. 45%
3° sem. 50%
4° sem. 60%
3° anno 80%
4° anno 85% |
Grafico
multimediale
-design/tecnico
multimediale/
operatore |
48 mesi |
48 mesi |
1° anno 45%
2° anno 55%
3° anno 75%
4° anno 93% |
1° sem. 40%
2° sem. 45%
3° sem. 50%
4° sem. 60%
3° anno 80%
4° anno 85% |
Stampatore
offset |
48 mesi |
36 mesi |
1° anno 45%
2° anno 55%
3° anno 75%
4° anno 93% |
1° sem. 40%
2° sem. 45%
3° sem. 50%
4° sem. 60%
3° anno 80% |
Stampatore
serigrafico |
48 mesi |
36 mesi |
1° anno 45%
2° anno 55%
3° anno 75%
4° anno 93% |
1° sem. 40%
2° sem. 45%
3° sem. 50%
4° sem. 60%
3° anno 80% |
30 giorni lavorativi
Orario di lavoro
40 ore settimanali, ripartite in 5 o 6 giornate.
Malattia e infortuni extra-professionali
L’assenza deve essere giustificata mediante presentazione di certificato di malattia (medico di base).
Contratti stipulati prima dell’11/07/2012
Dal 1° gennaio 2007 l’INPS corrisponde a partire dal 4° giorno di malattia il 50% della retribuzione. L’azienda integra l’importo fino a raggiungere il 100%. Se la malattia dura più di 9 giorni l’azienda paga al 100% anche i primi 3 giorni. Gli apprendisti amministrativi percepiscono il 100% della retribuzione dal 1° al 180esimo giorno di malattia.
Contratti stipulati dopo l’11/07/2012
Dal primo al 180esimo giorno l’apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.
Infortunio sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro non devono essere certificati e documentati dal medico di base ma dall’ospedale; il medico di base può solo prorogare la durata dell’assenza. L’azienda è tenuta a integrare l’indennità dell’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione.
Ferie/permessi
Gli apprendisti hanno diritto a 180 ore di ferie annuali.
Per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni si applicano le disposizioni per la tutela dei minori che prevedono 30 giorni di calendario di ferie annuali.
Inoltre, ai dipendenti delle tipografie e aziende affini spettano permessi retribuiti nella seguente misura:
4 giornate in sostituzione delle festività soppresse e
16 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro.
13esima mensilità
La 13esima mensilità viene solitamente erogata nel mese di dicembre ed è fissata nella misura di una mensilità.
Cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni e licenziamento)
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata per iscritto con un preavviso di 2 settimane (per i contratti stipulati dopo l’11/07/2012 il preavviso durerà 15 giorni). Il preavviso inizia sempre di lunedì dopo la consegna della lettera di dimissioni.
Trattamento di fine rapporto e pensione complementare
Entro 6 mesi dalla data di assunzione ogni apprendista deve decidere sul proprio TFR e può aderire ad un fondo pensione complementare. Se l’apprendista aderisce a ”Laborfonds” e decide di destinare in aggiunta al TFR anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari al 1% della retribuzione.
Se ti servono ulteriori informazioni puoi rivolgerti ad un ufficio sindacale.