IPL - Agenda Apprendisti

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3. Infortunio sul lavoro
In caso di infortunio durante il lavoro o in determinati casi nel tragitto tra abitazione e posto di lavoro, vigono le seguenti norme:
Denuncia dell’infortunio: ogni incidente, anche insignificante, deve essere segnalato immediatamente al datore di lavoro; gli infortuni sul lavoro sono curati e certificati dall’ospedale e non dal medico di base.
Assicurazione: l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria e comprende tutti gli infortuni che hanno luogo durante il lavoro e che portano alla morte oppure all’inabilità parziale o totale al lavoro, per un periodo limitato o per sempre.

Le seguenti prestazioni assicurative spettano anche se la denuncia dell’infortunio è stata omessa:
Indennità in caso di infortunio sul lavoro: durante il periodo di convalescenza che segue un infortunio sul lavoro, l’Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro (INAIL) corrisponde il 60 % della retribuzione cui viene sommato un importo aggiuntivo corrisposto dal datore di lavoro. L’importo complessivo va dal 75 % al 100 % del salario mensile. Dopo tre anni decade ogni diritto a questa prestazione. Si può richiedere un anticipo sull’indennità per infortunio;
Rendita per infortunio: viene riconosciuta in caso di invalidità permanente (almeno l’11 %) e viene calcolata in base al grado di abilità rimasta;
Indennità d’accompagnamento: se le ferite riportate sono così gravi da rendere necessaria l’assistenza personale, viene riconosciuta su richiesta un’indennità d’accompagnamento;
Malattie professionali: l’esercizio di alcuni lavori e il contatto con determinate sostanze possono provocare danni alla salute. Se compaiono particolari sintomi l’apprendista deve informare immediatamente il datore di lavoro.
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